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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00173/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 febbraio 2024. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 178, lett. c), c.p.p., lamentando che il giudizio di appello fosse stato celebrato in assenza del difensore e dell'imputato, entrambi asseritamente legittimamente impediti. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p. e, inoltre, ha censurato la mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. Con il terzo motivo ha contestato la validità dell'identificazione dell'imputato effettuata dalla persona offesa, sostenendo che non potesse essere qualificata come riconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato la mancata regolare richiesta di trattazione orale e quindi l'irrilevanza del dedotto rinvio per impedimento. Il secondo motivo è stato dichiarato generico sia quanto alla censura sull'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p., sia quanto alla doglianza sull'art. 162-ter c.p., poiché non indicava specificamente gli elementi posti a base della critica; inoltre, la Corte ha richiamato la motivazione di merito sulla sussistenza dell'aggravante, fondata su una valutazione complessiva delle circostanze fattuali. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il riconoscimento della persona offesa come prova atipica, valutabile unitamente agli altri elementi di prova. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1, lett. c), c.p.p.

    la censura è stata dedotta come violazione di legge processuale, ma è stata dichiarata aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 178 lett. c), c.p.p.

    è stato richiamato quale parametro della dedotta nullità per asserita assenza del difensore e dell'imputato; la doglianza è stata ritenuta priva di specificità.

  • art. 591 comma 1 lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 61 comma 1 n. 5 c.p.

    l'aggravante è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze fattuali, non limitata alla sola età della vittima.

  • art. 162-ter c.p.

    la doglianza è stata ritenuta generica perché non indicava gli elementi a fondamento della richiesta, impedendo il sindacato del giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate nel merito.
  • La deduzione di una nullità processuale per asserita assenza del difensore o dell'imputato non è sufficiente se non si confronta con le specifiche ragioni poste dalla corte di merito a base della decisione.
  • La mancata specificità del motivo ricorsuale, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La contestazione di una circostanza aggravante richiede censure puntuali e non meramente riproduttive di argomenti già disattesi, specie quando la decisione di merito sia sorretta da una valutazione complessiva dei dati fattuali.
  • Le doglianze in tema di applicazione dell'art. 162-ter c.p. devono indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, altrimenti non consentono alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
  • Il riconoscimento effettuato dalla persona offesa in fase di indagini preliminari integra una prova atipica, liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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