Cassazione Penale, Sentenza n. 19668/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla confisca dell'importo eccedente (euro 630,00). Ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla confisca di euro 630,00 e ha rimesso la questione al Tribunale di Treviso per nuovo esame. Per il resto la sentenza (pena concordata) è stata confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento per violazione di legge relativa alla confisca della somma in sequestro (euro 780,00). Denunciava difetto di correlazione e mancanza di motivazione: solo euro 150,00 risultavano collegati al reato (pagamento dell'acquirente per due dosi), mentre la confisca di tutta la somma era stata disposta senza spiegare il nesso tra il denaro e il delitto; inoltre le parti, nell'accordo di patteggiamento, non avevano previsto la confisca.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Il reato contestato è stato ascritto ai sensi dell'art. 73; la sentenza prende in considerazione quale profitto del reato la somma parte delle somme sequestrate (nel ricorso si indica euro 150,00) e richiede che la confisca sia motivata in correlazione al profitto.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che vincola la confisca: la Corte segnala che la confisca deve essere adeguatamente motivata e collegata ai proventi del reato; la mancanza di motivazione configura vizio rilevante.
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; la Corte valuta la legittimità della misura di sicurezza (confisca) nell'ambito del patteggiamento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata a proposito dei limiti della motivazione nelle deduzioni di cassazione: il ricorso è formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo le disposizioni sul formato del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte indica che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis (che disciplina i limiti di impugnabilità per le sentenze di patteggiamento), è comunque ammissibile il ricorso per cassazione relativo alla mancanza o apparente mancanza di motivazione sulla confisca, che costituisce illegittimità della misura di sicurezza.
Richiamato quale disciplina generale sui vizi di motivazione per i quali è possibile proporre ricorso in cassazione (quando la materia non rientri nei limiti speciali del 448, comma 2-bis).
art. 111, comma 7 Cost.
La Corte richiama il principio costituzionale secondo cui l'illegittimità di una misura di sicurezza (qui la confisca priva di adeguata motivazione) è rilevante come violazione di legge; giustifica così l'ammissibilità del ricorso per cassazione su tale questione.
Massime di principio
- In caso di confisca disposta in sentenza di patteggiamento, il giudice deve motivare espressamente il nesso tra le somme confiscate e il reato: la mera indicazione del sequestro non è sufficiente.
- Anche nelle sentenze di patteggiamento, la confisca è impugnabile in cassazione per vizio di motivazione o per illegittimità, nonostante i limiti di impugnabilità introdotti dall'art. 448, comma 2-bis.
- Solo le somme che risultano avere un chiaro collegamento con il profitto del reato possono essere oggetto di confisca; importi eccedenti privi di giustificazione devono essere restituiti o riesaminati dal giudice.
- In presenza di dichiarazioni probatorie (es. ammissioni dell'acquirente) che individuano una specifica somma come prezzo della droga, quella somma può legittimamente essere qualificata come profitto e confiscata, mentre il resto richiede ulteriore prova del nesso.
- Se la parte dell'accordo di patteggiamento non ha previsto la confisca, il giudice non può limitarsi ad applicarla senza una motivazione autonoma e specifica che ne giustifichi l'applicazione.
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