Sentenza n. 12512/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V Quater, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di visto per affari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla precedente sentenza, con la quale era stato annullato il diniego di visto per affari emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo. Ha chiesto che fosse ordinato all'Amministrazione di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, se necessario, che fosse nominato un commissario ad acta. La precedente sentenza aveva ritenuto illegittimo il diniego perché gli elementi relativi alla situazione familiare, patrimoniale e professionale della richiedente erano idonei a neutralizzare il rischio migratorio, e aveva censurato l'indebito aggravamento derivante dalla richiesta di formalizzare una nuova domanda di visto. Il Ministero ha dedotto di avere avviato il riesame della posizione e di avere convocato più volte la richiedente per completare l'istruttoria e acquisire documentazione aggiornata, senza che ella si presentasse.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Il giudicato non aveva riconosciuto direttamente il diritto al rilascio del visto, ma aveva annullato il precedente diniego imponendo il riesercizio del potere nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Tali effetti richiedevano che l'Amministrazione procedesse sulla domanda originaria senza reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie già ritenute insufficienti, ma non consumavano integralmente il potere amministrativo né eliminavano ogni margine di valutazione dell'autorità consolare. L'Amministrazione poteva quindi svolgere ulteriori attività istruttorie e chiedere l'aggiornamento di documenti e informazioni divenuti suscettibili di variazione per il decorso del tempo, inclusi il documento di viaggio, le modalità del soggiorno, l'interesse commerciale, i rapporti economici tra le imprese e la situazione economico-patrimoniale della richiedente. Anche la convocazione personale era compatibile con il giudicato. Poiché la richiedente non si era presentata alle convocazioni, l'istruttoria non era stata completata e non era stata adottata una nuova determinazione conclusiva; non risultava pertanto violato il giudicato. Il TAR ha comunque precisato che l'eventuale nuovo provvedimento non potrà fondarsi sulle medesime ragioni già dichiarate illegittime né introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, l. n. 241/1990. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare se l'Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato.
art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, l. 241/1990
La nuova determinazione adottata dopo l'annullamento non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria posta a base del provvedimento annullato e non può reiterare le ragioni già ritenute illegittime.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un diniego senza riconoscere direttamente la spettanza del bene della vita, il giudicato impone il riesercizio del potere secondo gli effetti conformativi della pronuncia, ma non consuma integralmente la discrezionalità amministrativa residua.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione può svolgere ulteriori attività istruttorie necessarie a verificare circostanze modificabili dopo l'adozione dell'atto annullato, purché proceda sulla domanda originaria e non reiteri le ragioni già dichiarate illegittime.
- La convocazione dell'interessato e la richiesta di aggiornare documenti o informazioni relativi a circostanze divenute attuali o variabili sono compatibili con il giudicato di annullamento, se funzionali al riesercizio del potere e non equivalgono alla richiesta di presentare una nuova domanda.
- Non sussiste inottemperanza quando l'Amministrazione abbia avviato il riesame e l'istruttoria non si sia conclusa per la mancata collaborazione dell'interessato convocato, salvo che il giudicato imponga direttamente l'adozione di un provvedimento favorevole.
- Dopo l'annullamento di un provvedimento, l'Amministrazione non può adottare una nuova determinazione fondata sulle medesime ragioni già ritenute illegittime né introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
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