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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31746/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione dell'applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen. e della valutazione sulla connessione tra il reato per cui era imputata e altro procedimento definito dal Tribunale di Sondrio; 2) censura per erronea applicazione di norme processuali e penali (art. 12 e 464-bis cod. proc. pen.; artt. 81, 615-ter e 624 cod. pen.) con riferimento al mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso nonostante la contiguità temporale tra i fatti; 3) violazione per l'applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. relativa all'audizione del teste Bruno Leoni indicato in lista tardiva dalla Procura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati: il primo perché l'ordinanza del Tribunale di Sondrio non aveva valenza decisoria sulla connessione; il secondo perché la valutazione sulla mancata unicità del disegno criminoso è questione di fatto adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello (la condotta di accesso abusivo è stata posta in essere dopo il licenziamento, quindi non poteva essere prevista al momento del furto); il terzo perché il giudice ha il potere di acquisire d'ufficio mezzi di prova anche indicati in liste tardive (art. 507). Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente e disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 61, nn. 5 e 11 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla pluriaggravazione della pena applicata alla ricorrente; la sentenza tiene conto di circostanze aggravanti ai sensi di detta norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata quale premessa per i motivi di cassazione; disciplina i vizi di motivazione e di applicazione della legge dedotti in cassazione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla presunta errata valutazione della connessione tra procedimenti; la Corte ha ritenuto che l'atto richiamato non avesse valenza decisoria sulla connessione.

  • art. 12 e art. 464-bis cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa per criticare la valutazione probatoria e la ricostruzione dei fatti; la Corte ha ritenuto applicazioni e motivazioni correttamente gestite in sede di merito.

  • art. 81, art. 615-ter e art. 624 cod. pen.

    Art. 615-ter e 624 indicano i reati contestati (accesso abusivo a sistema informatico e furto); l'art. 81 è richiamato in relazione alle regole sul concorso/continuazione di reati e al giudizio sull'unicità del disegno criminoso.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il giudice ad assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova; la Corte ha ricordato il consolidato potere/dovere del giudice di integrare il compendio probatorio anche con testimoni indicati in liste tardive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

Massime di principio

  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito: la mera contiguità temporale non è sufficiente a provare un programma criminoso unitario se manca la prova che le condotte siano state concepite come parti di un unico piano.
  • Il giudice di merito deve fornire motivazione adeguata: in cassazione l'apprezzamento può essere sindacato solo se privo di adeguata motivazione o manifestamente illogico.
  • Il giudice penale ha il potere (e il dovere, se necessario) di acquisire d'ufficio mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen., anche se indicati in liste testimonali presentate tardivamente; l'assunzione di tali prove non richiede una motivazione specifica, mentre la mancata acquisizione sì.
  • La presentazione di liste tardive non preclude automaticamente l'assunzione delle prove testimoniali: ciò va valutato nel quadro dell'indisponibilità dell'azione penale e della necessità di completezza del compendio probatorio.
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'onere di rifondere spese e sanzioni (Cassa delle ammende) per responsabilità nella proposizione del gravame.
  • Per contrastare efficacemente una decisione di merito su elementi fattuali (es. singolo disegno criminoso) la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'errore valutativo, non soltanto rilievi generici o basati sulla contiguità temporale.

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