Cassazione Civile, Ordinanza n. 22071/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, a una società ammessa al concordato preventivo, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale delle dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta 2012 e 2013, relativa a IVA, ritenute alla fonte, interessi e sanzioni. La società ha impugnato la cartella sostenendo, in via principale, che la notifica violasse l'art. 168 l. fall., perché costituirebbe un'iniziativa esecutiva individuale incompatibile con la procedura concorsuale; aveva inoltre dedotto altre doglianze sugli aggi di riscossione e sulle modalità di notificazione. I giudici di merito hanno accolto la tesi della contribuente, ritenendo la cartella illegittima per la sola pendenza del concordato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 168 r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la cartella e la sua notifica sono atti meramente prodromici e ricognitivi del credito, non equivalenti all'inizio dell'esecuzione forzata, e che sono funzionali alla corretta emersione e partecipazione del credito tributario alla procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il divieto dell'art. 168 l. fall. riguarda l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma non si estende agli atti di accertamento, iscrizione a ruolo e notificazione della cartella, quando questi abbiano funzione ricognitiva e preparatoria e non comportino ancora aggressione coattiva dei beni. La sentenza della CTR del Lazio è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari
Il divieto opera solo sulle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo e non si estende agli atti meramente ricognitivi o preparatori della pretesa tributaria.
art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973
secondo quanto previsto dall'art. 90
Conferma la compatibilità tra iscrizione a ruolo/notificazione della cartella e pendenza della procedura concorsuale, perché tali atti servono all'emersione e alla partecipazione del credito nel concorso.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
controllo formale delle dichiarazioni fiscali
Richiamato come base del procedimento di emissione della cartella per le imposte dirette.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
controllo formale delle dichiarazioni fiscali
Richiamato come base del procedimento di emissione della cartella in materia IVA.
Norma richiamata per il deposito della memoria in sede di legittimità.
inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari
La Corte ribadisce che la disposizione tutela la par condicio creditorum arrestando le iniziative esecutive e cautelari individuali, ma non blocca gli atti di formazione o esteriorizzazione del credito.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il divieto di cui all'art. 168 l. fall. colpisce solo le azioni esecutive e cautelari individuali, non gli atti di mera accertamento, ricognizione o preparazione della pretesa creditoria.
- La notificazione della cartella di pagamento, pur avendo contenuto intimatorio e funzione prodromica alla riscossione, non coincide con l'avvio dell'esecuzione forzata e può essere validamente eseguita anche nei confronti del debitore concordatario.
- L'iscrizione a ruolo e la cartella svolgono una funzione di emersione, cristallizzazione e opponibilità del credito tributario, utile alla sua corretta collocazione nella procedura concorsuale, senza determinare di per sé un soddisfacimento individuale del creditore.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 168 l. fall. occorre distinguere nettamente tra la fase di formazione ed esteriorizzazione del credito e la successiva fase esecutiva in senso proprio; solo quest'ultima è preclusa dalla procedura concorsuale.
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