Cassazione Civile, Ordinanza n. 22526/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice principale e azionato verso una terza datrice di ipoteca. La ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per difetto di integrazione del contraddittorio, la Corte d'appello aveva solo in parte accolto le sue doglianze, confermando per il resto la legittimità dell'azione esecutiva nei limiti della garanzia ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha articolato dieci motivi: 1) invalidità/inefficacia della cessione del credito e tardività della riassunzione nei confronti della cessionaria; 2) inefficacia del decreto ingiuntivo per notifica effettuata al curatore del fallimento anziché al legale rappresentante della debitrice; 3) violazione del giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti sulla necessità di ottenere il titolo contro la debitrice principale prima di agire verso le terze datrici di ipoteca; 4) perdita della garanzia ipotecaria per inerzia della banca nel procedimento fallimentare e mancata opposizione allo stato passivo, con conseguente mancata surroga della garante; 5) violazione dell'art. 602 c.p.c. per mancata intimazione preventiva alla debitrice principale e per intimazione estesa a tutti i beni della terza datrice; 6) difetto di prova del credito, prescrizione degli effetti cambiari e irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni; 7) mancata dimostrazione della domanda monitoria; 8) simulazione o nullità dell'atto notarile costitutivo della garanzia ipotecaria; 9) domanda di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca; 10) domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per condotta temeraria del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse frammentaria, incompleta e in più punti oscura, perché non identificava adeguatamente il titolo esecutivo, l'atto di precetto, i motivi dell'opposizione originaria e lo svolgimento della vicenda processuale. La Corte ha escluso che tali lacune potessero essere colmate mediante il controricorso o la memoria. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo.
La memoria depositata nel rito camerale non può integrare o sanare una ricostruzione dei fatti carente nel ricorso, potendo solo chiarire o illustrare motivi già ritualmente formulati.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
È necessario riprodurre o indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, compresi i precedenti giudicati richiamati come preclusivi.
Il giudizio riguarda l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo monitorio azionato nei confronti di una terza datrice di ipoteca.
Richiamato come norma che disciplina l'azione esecutiva contro il terzo datore di ipoteca nei limiti del bene gravato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la esposizione dei fatti deve essere autosufficiente, chiara e completa: non è sufficiente una narrazione frammentaria che costringa la Corte a integrare la vicenda con il controricorso o con altri atti.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è funzionale alla comprensione immediata della controversia e della portata delle censure; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso.
- La memoria depositata nel procedimento camerale non può rimediare a una carenza originaria del ricorso, ma solo sviluppare o chiarire motivi già validamente esposti.
- Quando si invoca un precedente giudicato come preclusivo, occorre indicarne specificamente contenuto, motivazione e dispositivo, non essendo sufficiente un richiamo generico alla precedente decisione.
- In opposizione all'esecuzione fondata su titolo monitorio e garanzia ipotecaria, le censure sostanziali restano esaminabili solo se il ricorso supera il vaglio preliminare di ammissibilità formale.
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