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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23011/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva sospeso l'ingiunzione a demolire delle opere abusive (45 box in lamiera e copertura) fino alla definitività della decisione amministrativa sulla quantificazione degli oneri accessori e dell'oblazione. Il ricorso denunciava: violazione dell'art. 666 c.p.p. per mancato e autonomo scrutinio da parte del giudice dell'esecuzione; difetto e illogicità della motivazione (il giudice si sarebbe limitato a registrare la mera pendenza del ricorso amministrativo senza spiegare perché essa fosse incompatibile con l'esecuzione); errata applicazione del principio secondo cui la mera controversia sulla quantificazione degli oneri o il pagamento dell'oblazione non determinano automaticamente l'estinzione del reato né la caducazione dell'ordine di demolizione, che è revocabile solo a seguito del rilascio del permesso in sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di Trani per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che: a) la mera pendenza di un giudizio amministrativo sugli oneri non giustifica automaticamente la sospensione della demolizione; b) il giudice dell'esecuzione deve svolgere un controllo critico e motivato (ex art. 666 c.p.p.) sui presupposti dell'istanza, valutando il prevedibile esito dell'istanza amministrativa, l'assenza di cause ostative e i tempi necessari alla sua definizione; c) la sospensione è ammessa solo in presenza di elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con la demolizione; d) il pagamento dell'oblazione, anche se successivo alla sentenza definitiva, non comporta automaticamente estinzione del reato o caducazione dell'ordine demolitorio: solo il rilascio effettivo del titolo sanante può incidere sull'ordine. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la materia rinviata al giudice dell'esecuzione perché applichi i criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di esecuzione e impone al giudice dell'esecuzione un controllo critico e motivato delle istanze di sospensione/revoca dell'esecuzione; il giudice non può limitarsi a recepire passivamente l'istanza ma deve valutare prevedibilità dell'esito, cause ostative e tempi di definizione

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Regola l'ingiunzione a demolire e l'acquisizione gratuita in caso di inottemperanza; conferma la natura ripristinatoria dell'ordine demolitorio e la possibilità di sospensione solo in presenza di idonei e concreti presupposti

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità e la sanatoria edilizia (rilascio del titolo in sanatoria subordinato al pagamento degli oneri); la Corte rileva che la mera contestazione del quantum degli oneri non paralyza automaticamente l'azione demolitoria in assenza di elementi che attestino la prossima e probabile sanabilità

  • art. 38, comma terzo, legge n. 47/1985

    Richiamata in relazione agli effetti del pagamento dell'oblazione: non determina automaticamente l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione dopo la sentenza definitiva; gli effetti penali ed esecutivi restano legati al rilascio effettivo del titolo sanante

Massime di principio

  • La mera pendenza di un ricorso amministrativo sulla quantificazione di oneri o oblazione non è, di per sé, idonea a sospendere un ordine di demolizione; serve una prognosi concreta e favorevole circa il rilascio imminente del titolo sanante
  • Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., deve operare uno scrutinio autonomo e motivato: verificare il prevedibile esito dell'istanza amministrativa, l'assenza di cause ostative e la durata probabile della procedura prima di concedere sospensioni
  • Il pagamento dell'oblazione dopo il passaggio in giudicato della condanna non estingue automaticamente il reato né annulla l'ordine di demolizione; solo il rilascio effettivo del permesso in sanatoria può portare alla revoca
  • Le sospensioni devono essere limitate nel tempo e fondate su elementi concreti che rendano ragionevolmente probabile un provvedimento incompatibile con la demolizione in tempi brevi; non sono ammissibili sospensioni indeterminate fino alla 'definitività' dell'atto amministrativo
  • Occorre distinguere tra una posizione procedimentale o aspettativa del privato e il titolo amministrativo effettivo: la tutela conservativa non può precludere automaticamente l'esecuzione ripristinatoria quando manchi una probabile e rapida sanatoria

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