Cassazione Civile, Ordinanza n. 24086/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel giudizio originario era stata impugnata una deliberazione assembleare condominiale; a seguito dell’annullamento della delibera, la società attrice aveva chiesto la restituzione delle somme versate nelle more del giudizio in esecuzione della deliberazione stessa. La Corte d’appello ha però revocato la condanna restitutoria perché ha ritenuto non provato il pagamento delle somme richieste in restituzione, osservando che la documentazione relativa agli esborsi del 2011 e 2012 era stata depositata solo con l’atto di appello ed era quindi tardiva e inammissibile. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 278 c.p.c., sostenendo che la riscossione delle somme non era stata contestata dal condominio nel primo grado e che la domanda di restituzione delle somme via via versate dovesse essere qualificata come domanda di condanna generica ex art. 278, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della delibera annullata integri una ripetizione di indebito, che richiede la prova dell’avvenuto pagamento; inoltre, la richiesta di estendere la condanna anche alle ulteriori somme versate nel corso del giudizio presuppone fatti ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati e non può essere sorretta dal principio di non contestazione, che opera solo se la parte abbia correttamente allegato i fatti costitutivi sin dall’atto introduttivo. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione analogica dell’art. 664 c.p.c. e ha precisato che il giudice non può scindere la decisione tra an e quantum in mancanza di adesione del convenuto, dovendo pronunciarsi sulla domanda alla luce della prova di tutti i fatti costitutivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto nei confronti del Supercondominio intimato non costituito.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione, ma la Corte ne esclude l’utilizzabilità nel caso concreto perché presuppone un’adeguata allegazione dei fatti costitutivi da parte di chi lo invoca
la Corte esclude che la domanda di restituzione delle somme versate in corso di causa possa essere qualificata come domanda di condanna generica
il motivo non supera il relativo scrutinio, con conseguente inammissibilità del ricorso
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione camerale
la puntuale e tempestiva allegazione dei fatti in citazione è presupposto del contraddittorio e della non contestazione
norma eccezionale in tema di condanna in futuro, non estensibile analogicamente alla domanda di restituzione nel contesto condominiale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una delibera assembleare annullata va qualificata come ripetizione di indebito e richiede, tra i suoi fatti costitutivi, la prova dell’avvenuto pagamento.
- Il principio di non contestazione non opera in modo automatico: presuppone che la parte abbia allegato in modo puntuale e tempestivo i fatti costitutivi della propria pretesa sin dall’atto introduttivo.
- Non è consentito estendere per analogia ipotesi eccezionali di condanna in futuro previste dalla legge a fattispecie diverse e non espressamente contemplate.
- Quando la domanda mira a ottenere la restituzione di tutte le somme via via versate in corso di causa, il giudice non può separare l’accertamento dell’an dall’accertamento del quantum se la domanda richiede la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa.
- Una domanda accessoria che si fondi su fatti ulteriori rispetto a quelli originariamente dedotti non può essere automaticamente ricompresa nella domanda iniziale senza una specifica base processuale e probatoria.
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