Cassazione Penale, Sentenza n. 25587/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento del fatto nonché errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990 relativamente al possesso di 95,06 g di hashish; 2) violazione dell'art.420-ter c.5 c.p.p. per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore (che aveva chiesto rinvio per terapia chemioterapica), con conseguente irregolare svolgimento del contraddittorio in sua assenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il giudice di merito ha valutato la quantità (95,06 g = circa 941 dosi), le modalità, gli strumenti per taglio/pesatura e le circostanze, ritenendo incompatibile la qualificazione come fatto di lieve entità; tale valutazione di merito, adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che il giudizio d'appello si è svolto con rito cartolare (art.95 d.lgs. 10/10/2022 n.150) per mancata tempestiva richiesta di trattazione orale, norma per la quale non è prevista la comparizione personale del difensore; quindi l'art.420-ter c.p.p. non è applicabile. Inoltre la richiesta di rinvio non aveva dimostrato un impedimento assoluto tale da escludere l'uso degli strumenti del contraddittorio cartolare (conclusioni scritte, memorie), né era tempestivamente strutturata. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1-bis e comma 5
art. 73, comma 1 bis; art. 73, comma 5
L'art.73 disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti e l'ipotesi di lieve entità (comma 5) va valutata con giudizio globale su elementi quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità e circostanze; nel caso concreto la quantità elevata e gli strumenti hanno escluso la lieve entità.
Norma richiamata per la fattispecie relativa al porto non giustificato di coltelli fuori dall'abitazione; applicata in relazione alla condotta contestata (capo 2).
Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5
La norma disciplina il legittimo impedimento del difensore alla comparizione; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile nel giudizio svolto con rito cartolare, ove non è prevista la comparizione personale del difensore.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art. 95
Norma che regola lo svolgimento dell'udienza e la possibilità del rito cartolare in appello per mancata richiesta di trattazione orale; applicazione determinante per escludere l'obbligo di presenza del difensore e l'applicabilità dell'art.420-ter.
Massime di principio
- La qualificazione come "lieve entità" ex art.73 d.P.R. 309/1990 richiede valutazione complessiva e discrezionale di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; valutazioni di merito adeguatamente motivate non sono sindacabili in Cassazione.
- La mera rilevanza del dato ponderale non è sufficiente a dimostrare la "lieve entità" se sussistono altri indici (strumenti per confezionamento, modalità organizzate, numero presunto di dosi) che indicano finalità di spaccio.
- Nel giudizio di appello svolto con rito cartolare (art.95 D.Lgs. n.150/2022) non è prevista la comparizione personale del difensore; pertanto l'art.420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento del difensore non trova applicazione salvo che non sia stata richiesta e concessa la trattazione orale.
- Perché l'impedimento per terapie debilitanti (es. chemioterapia) integri legittimo impedimento impeditivo del contraddittorio è necessario dimostrare che esso sia assoluto e tale da escludere anche la partecipazione cartolare (impossibilità di predisporre e depositare atti scritti).
- La difesa deve curare tempestività e forma delle istanze: per ottenere rinvio o far valere un impedimento occorre presentare istanze nei termini, documentazione probatoria e, se possibile, predisporre contributi scritti idonei a garantire il contraddittorio anche in assenza di presenza personale.
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