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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37024/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'ICI per gli anni 2009-2011 relativo a un immobile di interesse storico-artistico. In primo grado il ricorso della Camera di commercio era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del Comune, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per asserito difetto di legittimazione processuale nella procura alle liti, rilasciata da soggetto ritenuto non autorizzato secondo lo statuto dell'ente. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità senza consentire la regolarizzazione della costituzione in giudizio mediante ratifica. Con il terzo motivo, proposto in subordine, ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993 e dell'art. 10 d.lgs. n. 42/2004, lamentando il mancato riconoscimento dell'agevolazione ICI per l'immobile, qualificato come bene culturale anche se il provvedimento ministeriale di inclusione era sopravvenuto rispetto alle annualità d'imposta contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi perché, in base alla L. n. 580/1993 e allo statuto camerale, la rappresentanza processuale dell'ente competeva al Presidente e non risultava una valida deroga che attribuisse al Segretario generale la rappresentanza in giudizio; quindi la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che per i beni culturali di proprietà pubblica l'agevolazione ICI si applica in ragione della natura pubblica del bene e del carattere ricognitivo del successivo provvedimento ministeriale di verifica, senza necessità di pregressa iscrizione in elenchi ministeriali. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo originario della Camera di commercio. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    È richiamato come norma violata per contestare la declaratoria di inammissibilità senza consentire la regolarizzazione della costituzione in giudizio e della procura.

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993

    Il regime agevolativo ICI per gli immobili di interesse storico o artistico si applica ai beni pubblici in ragione della loro appartenenza alla categoria, senza necessità di pregresso formale inserimento negli elenchi ministeriali, poiché il provvedimento successivo ha natura ricognitiva.

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato quale norma sulla qualificazione dei beni culturali e sulla tutela del patrimonio culturale pubblico.

  • art. 16, comma 2, L. n. 580/1993

    È indicato come base legale della rappresentanza processuale dell'ente camerale in capo al Presidente.

  • art. 17 Statuto della Camera di commercio di Varese

    Non emerge una deroga al criterio generale di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell'ente.

  • art. 16, lett. h, Statuto della Camera di commercio di Varese

    Attribuisce al Segretario generale poteri di gestione delle liti e di conferimento della procura ai difensori, ma non la rappresentanza in giudizio dell'ente.

  • art. 75 c.p.c.

    È richiamato per ribadire il principio di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell'ente, salvo espressa deroga.

  • art. 3 L. n. 1089/1939

    Nel sistema dei beni privati di interesse storico-artistico, il vincolo ha natura costitutiva e l'agevolazione decorre dalla sua notificazione.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Per i beni pubblici opera una presunzione di interesse storico-artistico; il provvedimento positivo di verifica ha natura meramente ricognitiva.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La rappresentanza processuale di un ente pubblico segue la rappresentanza sostanziale attribuita dalla legge o dallo statuto; una previsione statutaria che riconosca a un dirigente il potere di gestire le liti e di conferire procura non vale, di per sé, a sostituire l'organo legale rappresentativo, salvo espressa deroga.
  • Il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di procura senza considerare la possibilità di regolarizzazione quando la parte sia comunque individuabile e la questione attenga alla valida spendita dei poteri rappresentativi.
  • In materia di ICI sugli immobili di interesse storico-artistico, il regime agevolativo per i beni privati opera dalla notificazione del provvedimento che impone il vincolo, mentre per i beni di proprietà pubblica la tutela discende dalla natura del bene e il successivo accertamento ministeriale ha funzione ricognitiva.
  • Quando la controversia è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, evitando il rinvio al giudice di merito.
  • Per i beni culturali appartenenti a enti pubblici, l'inclusione in elenchi ministeriali non costituisce presupposto costitutivo del diritto all'agevolazione tributaria, se la legge collega il beneficio alla sola appartenenza del bene alla categoria tutelata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileTributiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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