Cassazione Penale, Ordinanza n. 17261/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo un unico motivo: la condotta contestata, a suo dire, sarebbe stata correttamente sussumibile al più nel tentato furto, o comunque nelle fattispecie di minaccia o percosse, e non nella rapina aggravata/ex art. 628, comma 2, c.p., poiché la violenza esercitata (minacce, spinta e testata) non sarebbe stata finalizzata né alla sottrazione della refurtiva né a garantirsi l'impunità, ma sarebbe stata una mera reazione all'intervento dell'addetto alla sicurezza. La Corte ha però ritenuto che, già dal capo di imputazione, emergesse con immediatezza che l'azione violenta fosse diretta alla sottrazione della merce e al conseguimento dell'impunità, sicché la doglianza si risolveva in una non consentita frammentazione della condotta complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel rito ex art. 444 c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, dalla contestazione, dalla succinta motivazione della sentenza e dal ricorso non emergeva alcuno spazio per una diversa qualificazione giuridica del fatto, poiché la violenza era descritta come funzionale alla sottrazione dei beni e all'impunità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente riconoscibile dal capo di imputazione.
La verifica della corretta applicazione della norma nel patteggiamento va condotta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
È richiamato come parametro della qualificazione contestata dalla difesa, in relazione al requisito del quid pluris della rapina aggravata.
Massime di principio
- Nel rito di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è proponibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, cioè tale da risultare ictu oculi incompatibile con la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione.
- Non è consentita una rivalutazione atomistica e frammentata di singoli segmenti della condotta quando, letta nel suo complesso, l'imputazione descrive una violenza strumentale alla sottrazione del bene e alla fuga o impunità.
- Ai fini del controllo ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il giudizio di legittimità si fonda esclusivamente sul capo di imputazione, sulla motivazione sintetica della sentenza e sui motivi di ricorso, senza accesso a una piena rilettura del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, se non vi sono ragioni di esonero.
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