Cassazione Penale, Sentenza n. 04223/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato l'esistenza del conflitto negativo e, richiamando l'art. 6, comma 1, d.lgs. 274/2000, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'assenza di connessione per concorso formale. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Massa e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo al procedimento penale contro El Fallah Simohamed: il Giudice di pace di Massa, con ordinanza del 18/04/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (permanenza nel territorio senza permesso) ritenendolo connesso a un furto in supermercato, trasmettendo così gli atti al Tribunale. Il Tribunale di Massa, con ordinanza del 03/06/2025, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che non sussiste concorso formale tra il reato di furto e la violazione dell'art. 10-bis (le condotte sono diverse nella logica e nella struttura) e che la connessione prevista dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 274/2000 richiede una sola azione od omissione, condizione non verificata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
Norma che sanziona la permanenza nel territorio dello Stato senza il prescritto titolo di soggiorno; il reato è valutato come distinto, sotto il profilo fattuale e strutturale, dal reato di furto
art. 6, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
«tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione»
Stabilisce il criterio restrittivo per la connessione tra procedimenti di giudice di pace e altri giudici: la connessione sussiste solo se più reati derivano da un'unica azione o omissione (concetto di 'concorso formale')
Regola la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza (incluso il conflitto negativo) ed attribuisce alla Corte la funzione di decidere in caso di ricusazione reciproca dei giudici
Massime di principio
- La connessione tra reati per attribuire competenza al giudice superiore (es. Tribunale) rispetto al giudice di pace richiede il criterio della 'una sola azione od omissione' (concorso formale); se i reati sono logicamente e strutturalmente distinti, la connessione non sussiste
- In presenza di contrasto fra giudici (conflitto negativo), la Corte chiamata a decidere tende a rispettare il criterio normativo di connessione indicato dall'art. 6 d.lgs. 274/2000; quindi, l'assenza di un'unica azione che produca più reati porta a dichiarare la competenza del giudice di pace se uno dei reati rientra nella sua giurisdizione
- La mera contemporaneità o il fatto che indagini abbiano avuto luogo nello stesso contesto fattuale non sono sufficienti a configurare connessione per competenza se non si dimostra il nesso di unità dell'azione o omissione
- Prima di trasmettere gli atti per presunta connessione, il giudice che ritiene di essere incompetente deve valutare con attenzione la sussistenza del concorso formale; una trasmissione indebitamente motivata può dar luogo a conflitto e a rinvio degli atti al giudice di pace
- Nelle controversie simili, le parti (compresa l'azione del pubblico ministero) possono chiedere una pronuncia sulla competenza, ma la decisione finale segue l'interpretazione normativa su connessione e concorso formale, con conseguente trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente dalla Corte
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