Cassazione Civile, Sentenza n. 29645/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva dichiarato la nullita del termine apposto ai contratti a tempo determinato fra il Comune e la sig.ra Regi (funzionario di farmacia), ritenendo mancanti le ragioni giustificatrici previste dal D.Lgs. 368/2001, e aveva riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento pari a quindici mensilita applicando l'art. 18 L. 300/1970. Il Comune deduceva, fra l'altro, che i contratti fossero stipulati ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 (incarico di alta specializzazione) e che la quantificazione del danno fosse erronea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del Comune (confermando che la disciplina di cui all'art. 1 D.Lgs. 368/2001 era applicabile e che i contratti mancavano di motivazione temporanea del termine), ma ha accolto il quarto motivo relativo al criterio di quantificazione del danno. I giudici di legittimita hanno ritenuto errato l'utilizzo dell'art. 18 L. 300/1970 come parametro per liquidare il risarcimento; la causa e stata cassata limitatamente a tale punto e rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, affinche provveda a nuova liquidazione del danno applicando il parametro previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. La declaratoria di nullita del termine e le altre statuizioni di merito sono implicitamente confermate salvo diversa determinazione sulla quantificazione del danno; le spese del giudizio di rinvio saranno decise dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 110
La Corte chiarisce che l'art. 110 va interpretato alla luce della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico: l'espressione "contratto di diritto pubblico" va intesa come contratto disciplinato dalle norme del lavoro pubblico contrattualizzato; non esime dall'applicazione delle regole sui contratti a termine (D.Lgs. 368/2001) quando applicabili.
D.Lgs. 23 aprile 2001 n. 368, art. 1
Richiede che il contratto a termine indichi la ragione giustificatrice del termine; in mancanza il termine e nullo. Questa disciplina e considerata applicabile anche ai contratti di enti locali nella fattispecie.
L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18, comma 5
La Corte rileva che l'art. 18, comma 5, non e il parametro corretto per la quantificazione del danno derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego; la giurisprudenza di legittimita ha ritenuto incongruo tale parametro per la specifica situazione del dipendente pubblico a termine.
L. 10 dicembre 2012 n. 183, art. 32, comma 5
Indicata dalla Cassazione come parametro corretto per la liquidazione del risarcimento in caso di illegittima apposizione del termine: prevede un indennizzo predeterminato con un minimo e un massimo che esonera il lavoratore dall'onere probatorio pieno, consentendo comunque la prova di un danno ulteriore.
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 36
Norma sulla facolta delle pubbliche amministrazioni di utilizzare forme contrattuali flessibili; contestualmente la Corte richiama che la regolazione concreta dei contratti a termine nelle PA e demandata anche ai contratti collettivi e alla disciplina specifica (in relazione all'operativita della D.Lgs. 368/2001).
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro)
Attribuisce valore interpretativo: vieta l'abuso dei contratti a termine e impone sanzioni dissuasive ma non necessariamente la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato; la giurisprudenza richiede sanzioni economiche adeguate.
Codice civile, artt. 2043, 2697, 2727
Richiamati nelle censure del Comune in relazione all'onere della prova del danno e alla responsabilita extracontrattuale; la Corte ha confermato la possibilita della presunzione di danno nel caso di reiterazione illegittima dei termini, rendendo meno gravoso l'onere probatorio per il lavoratore.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico stipula un contratto a termine deve indicare per iscritto la ragione giustificatrice del termine ai sensi del D.Lgs. 368/2001; l'omissione determina la nullita del termine.
- L'art. 110 T.U. enti locali non legittima di per se la elusione delle regole sui contratti a termine: va interpretato secondo il regime attuale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
- L'abuso nella reiterazione di contratti a termine contro la disciplina nazionale e comunitaria non comporta automaticamente la conversione del rapporto in tempo indeterminato ma da diritto a una sanzione economica a favore del lavoratore.
- Per i dipendenti pubblici la quantificazione del danno da illegittima apposizione del termine deve essere effettuata alla luce dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (indennizzo predeterminato), non tramite il parametro dell'art. 18 L. 300/1970.
- In caso di rinnovi illegittimi sussiste una presunzione di danno correlata alla perdita di chance di lavoro stabile, che alleggerisce l'onere probatorio del lavoratore; il lavoratore puo comunque provare danni ulteriori per ottenere maggiori somme.
- Le censure processuali che si fondano su atti non trascritti o non prodotti sono inammissibili per difetto di specificita ex art. 366 cod. proc. civ.; e quindi occorre produrre i documenti fondamentali gia in cassazione quando rilevanti.
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