Cassazione Civile, Sentenza n. 29627/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore Marco Bonazzi aveva chiesto il pagamento di differenze retributive, comprese indennità per lavoro straordinario, per il periodo aprile 2009 - gennaio 2012. In primo grado il Tribunale aveva rigettato, ma la Corte d'appello di Milano aveva accolto la domanda ritenendo inoperante la clausola di decadenza prevista nel contratto/CCNL; la Coopital ha quindi impugnato in Cassazione denunciando: (i) la corretta validità e operatività della clausola di decadenza (richiamando art. 11, comma 10, del CCNL e limiti di validità delle rinunce ex art. 2113 c.c. e art. 1341 c.c.); (ii) la mancata valutazione da parte della Corte d'appello delle specifiche contestazioni della Cooperativa circa i fatti costitutivi della domanda di straordinario e l'erroneità dei conteggi prodotti dall'attore (riferendosi agli oneri probatori e di specifica contestazione ex artt. 167 e 416 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (sulla validità della clausola di decadenza) perché la ricorrente non ha adeguatamente contrastato la motivazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la previsione normativa del CCNL applicabile solo al personale viaggiante e quindi non al caso di specie, nonché per carenze di specificazione nel ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Cooperativa avesse effettivamente formulato contestazioni specifiche e puntuali in primo grado circa i fatti e i conteggi, contestazioni che la Corte d'appello non aveva valutato nel merito ma aveva respinto come generiche. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché rivaluti le contestazioni della Cooperativa, consentendo eventualmente attività istruttorie. Spese del giudizio di cassazione compensate nella pronuncia di rinvio.
Norme richiamate
art. 11, comma 10, CCNL di settore
citato nella sentenza impugnata come fonte della clausola di decadenza inserita nel contratto individuale
La Corte territoriale aveva interpretato la norma collettiva come applicabile solo al personale viaggiante; la Cassazione ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato il contrario nel ricorso per cassazione
art. 2965 cod. civ.
Nella motivazione di merito era stata richiamata per sostenere la nullità della clausola che faceva decorrere il termine di decadenza durante il rapporto; la Cassazione non ha accolto il motivo sulla base di insufficiente confronto nel ricorso
art. 2113, comma 2, cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti di efficacia delle rinunce/transazioni sui diritti del lavoratore; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente controdedotto alla specifica motivazione di merito
art. 1341 cod. civ.
Citate le sottoscrizioni per sostenere la chiarezza della clausola; non è risultato determinante per la Corte di Cassazione, in assenza di adeguato confronto argomentativo nel ricorso
art. 2697 cod. civ.
Riferito al principio dell'onere della prova; la Cassazione ha richiamato l'esigenza che le contestazioni siano specifiche e dimostrabili con elementi di fatto
art. 416, commi 3 e 3° cod. proc. civ.
art. 416, comma 3 (e richiamo alla giurisprudenza interpretativa)
La Corte ha ribadito che il convenuto nel rito del lavoro deve assumere una posizione precisa sui fatti allegati dall'attore; la Cooperativa aveva, secondo la Cassazione, formulato contestazioni specifiche che la Corte d'appello non ha valutato correttamente
art. 167, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato rispetto all'onere di contestare i conteggi prodotti dall'attore: nel giudizio del lavoro è richiesta una critica puntuale ai conteggi per dimostrarne l'errore; la Corte d'appello è stata rimandata a valutare tali contestazioni
art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
La Cassazione ha censurato il primo motivo perché il ricorso non riportava le disposizioni delle fonti collettive e i contenuti delle lettere di incarico, violando i requisiti di autosufficienza richiesti dall'art. 366
Massime di principio
- Le clausole contrattuali di decadenza devono essere valutate rispetto alla loro effettiva portata e alla disciplina collettiva di riferimento: è necessario verificare se la norma collettiva cui la clausola rinvia sia effettivamente applicabile alla categoria del lavoratore interessato
- Una clausola che stabilisca termini di decadenza non può essere automaticamente considerata valida: occorre valutare conformità al diritto civile e alla tutela dei diritti dei lavoratori (anche alla luce di art. 2965 c.c. e limiti alle rinunce)
- Nel processo del lavoro il convenuto che intende opporsi alla domanda dell'attore deve formulare contestazioni precise e non meramente generiche circa i fatti costitutivi e, in particolare, deve criticare in modo puntuale i conteggi posti a fondamento della domanda; in mancanza, il giudice può ritenere i fatti e i conteggi adeguatamente provati dal ricorrente
- In cassazione è necessario che il ricorso sia autosufficiente: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e riportare le disposizioni/elementi di fatto rilevanti; omissioni possono determinare il rigetto del motivo
- Se la Corte d'appello non valuta adeguatamente contestazioni specifiche del convenuto su fatti o conteggi, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame e per consentire eventuali prove integrative
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