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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29628/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, accogliendo l'appello della signora Senatore, aveva riconosciuto il diritto dell'appellante all'integrazione aziendale del trattamento pensionistico (Sistema Integrativo Aziendale INPS/Fondo Speciale Esattoriali) con decorrenza 10 ottobre 2003 e condannato la Banca al pagamento di euro 28.019,84 oltre interessi. La questione centrale era interpretare la Convenzione del 5 settembre 1985 e il relativo Regolamento: la Banca sosteneva che il diritto all'integrazione spettasse solo a chi risultasse ancora dipendente dell'Istituto al momento del pensionamento (o comunque al momento della maturazione del diritto), mentre la ricorrente (ex dipendente passata a GENI s.p.a.) affermava di aver maturato in costanza di rapporto l'anzianità utile e di aver poi raggiunto il requisito anagrafico (pensionamento) anche dopo il distacco/transito, dunque di avere diritto all'integrazione. In Cassazione la Banca ha articolato cinque motivi: violazione delle regole di interpretazione contrattuale (art. 1362 e 1363 c.c.), errata valutazione del dato testuale "dipendente", argomentazioni logico-sistematiche su contribuzione e posizione aziendale, presunto omesso esame della natura della pensione della Senatore (vecchiaia vs anzianità) e censure sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e sui criteri di calcolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, la quale, applicando i canoni interpretativi degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha interpretato la Convenzione nel senso che il diritto all'integrazione aziendale richiede il possesso sia di una determinata anzianità contributiva (maturata in costanza di rapporto con l'Istituto) sia del requisito anagrafico (60° per gli uomini, 55° per le donne), ma non impone la contemporanea permanenza in servizio al momento del raggiungimento dell'età. La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla CTU perché la Banca non aveva adeguatamente documentato le critiche già in sede di merito, e ha giudicato infondati i rilievi procedurali relativi al giudicato e alla natura della pensione, rilevando che tali questioni non erano state effettivamente contestate nei termini nei giudizi di merito. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.250,00 per compensi e in euro 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, e ha rilevato l'obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 cod. civ.

    Richiamata come canone primario di interpretazione negoziale: la volontà comune delle parti deve essere ricostruita con riferimento al testo, ai criteri logici, sistematici e teleologici; la Corte ha applicato questo criterio per leggere la Convenzione nel suo complesso

  • art. 1363 cod. civ.

    Invocato quale criterio di coordinamento delle clausole: singole disposizioni vanno interpretate alla luce delle altre e del complesso della disciplina, principio seguito dalla Corte d'appello e confermato da Cassazione

  • art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (richiamato nei motivi)

    Richiamato nella prospettazione dei vizi di motivazione; la Corte ha valutato che i criteri interpretativi richiesti sono stati rispettati dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma di cassazione relativa alla violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili i rilievi che in realtà erano sindacato di merito sulla ricostruzione fattuale/interpretativa

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    In relazione alla pretesa nullità per omessa rilevazione del giudicato: la Corte ha ritenuto infondato che si fosse formato giudicato interno non impugnato, perché la questione non era stata decisiva né adeguatamente contestata

  • art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiesta di esame di fatto decisivo omesso: la Corte ha ritenuto inammissibili queste censure perché la Banca non ha dimostrato che i fatti contestati non fossero stati considerati dai giudici di merito

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiama la possibilità di deposito di memoria; menzionata nel processo ma senza incidenza sostanziale sulla decisione

  • art. 434 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'assenza di impugnazione specifica di parte della sentenza di primo grado: la Corte osserva che la mancata impugnazione specifica rileva ai fini del giudicato interno, ma nel caso non ha prodotto il risultato asserito dalla banca

  • Convenzione 5 settembre 1985 (estratti)

    art. 1: "ex dipendenti a orario intero delle proprie gestioni esattoriali..."; art. 6: "...ad iniziativa dell'Istituto o del dipendente, quando quest'ultimo abbia superato il 60° anno di età (55° per le donne) e conti almeno 15 anni di anzianità utile..."; art. 7: "il dipendente esonerato dal servizio per motivi non disciplinari o che abbia risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, con almeno 35 anni di anzianità... ha diritto all'integrazione solo alla data del compimento del 60° anno di età (55° per le donne)..."

    La Corte d'appello ha interpretato la Convenzione nel suo complesso: gli articoli vanno coordinati e letti insieme e il termine "dipendente" non implica necessariamente la permanenza in servizio al momento del raggiungimento dell'età; rileva la maturazione dell'anzianità in costanza di rapporto e il successivo raggiungimento del requisito anagrafico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma fiscale/processuale relativa al contributo unificato aggiuntivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo da parte della società ricorrente

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata solo per individuare il testo normativo che ha modificato il d.P.R. n.115/2002, ai fini del contributo unificato

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie (15% del compenso totale) nella condanna alle spese di giudizio

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di accordi collettivi o convenzioni, il dato letterale va valutato congiuntamente ai criteri logico-sistematici e teleologici: un termine come "dipendente" va letto alla luce dell'intero assetto normativo contrattuale e non necessariamente come requisito di contemporanea permanenza in servizio, salvo che la clausola non sia esplicita in tal senso
  • Se le parti intendono subordinare un beneficio (es. integrazione pensionistica) alla permanenza in servizio al momento del pensionamento, tale condizione deve risultare chiaramente e testualmente dalla convenzione/regolamento; l'interpretazione restrittiva non può essere invece costruita soltanto sul richiamo al termine "dipendente"
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso in chiave di merito: contesta le sentenze di merito solo se emerge violazione dei canoni di interpretazione o illogicità della motivazione; pertanto, le critiche che si riducono a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Le censure sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) devono essere sollevate e documentate nel giudizio di merito; in Cassazione non è sufficiente una mera disamina critica dei passaggi per ottenere revisione della valutazione peritale
  • Se si contesta la natura della pensione (vecchiaia vs anzianitÃ), occorre che la parte lo ponga esplicitamente in contestazione e fornisca prova/documentazione nei gradi di merito, altrimenti la questione non può essere assunta come decisiva in sede di legittimitè
  • Quando si impugna una sentenza per violazione di legge sull'interpretazione di contratti collettivi o convenzioni, è utile evidenziare come la lettura alternativa violi specifici principi di ermeneutica contrattuale (art.1362-1363 c.c.) e dimostrare l'arbitrarietà o l'incoerenza logica della motivazione del giudice di merito
  • Per le questioni di calcolo dell'importo dovuto sulla base di una CTU, la parte deve riprodurre in Cassazione i punti salienti e le critiche già prospettate al giudice di merito, con riferimento a elementi determinanti, altrimenti il ricorso su tali punti risulta inammissibile

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