Cassazione Penale, Sentenza n. 36535/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocò la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 28/10/2013, ritenendo che al momento della concessione il ricorrente avesse pregresse condanne definitive che costituivano cause ostative e che non erano note al giudice della cognizione perché non risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Barbagallo impugnò sostenendo violazioni di legge (art. 164 e 168 c.p.) e vizi di motivazione, censurando in particolare la mancata verifica se dette cause ostative fossero effettivamente conoscibili o conosciute dal giudice che concesse il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, deve accertare se tali cause risultassero documentalmente o fossero effettivamente conosciute dal giudice della cognizione, acquisendo il fascicolo del giudizio di merito. Per tale omissione la motivazione è viziata e si dispone il rinvio affinché il Tribunale verifichi, esaminando il fascicolo, se le ipotetiche cause ostative fossero realmente note al giudice che concesse il beneficio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge).
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la sentenza interpreta che la presenza di cause ostative rende illegittima la concessione se tali cause non fossero conosciute dal giudice della cognizione.
Norma citata dal ricorrente; la pronuncia non sviluppa una interpretazione decisiva di tale articolo rispetto al caso concreto.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381)
Principio richiamato e applicabile: il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause risultassero documentalmente al giudice che concesse il beneficio.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per la presenza di cause ostative è ammissibile solo se quelle cause non risultavano documentalmente o non erano effettivamente conosciute dal giudice che concesse il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione quando occorre verificare la conoscibilità o la conoscenza effettiva di precedenti sentenze o altre cause ostative.
- La valutazione non deve limitarsi a controllare se le cause ostative esistevano in astratto, ma se fossero concretamente note (o documentalmente disponibili) al giudice della cognizione al tempo della concessione.
- Una motivazione carente su questo punto determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame, senza che il giudice dell'esecuzione possa limitarsi a conclusioni generiche.
- Precedenti non ancora annotati nel casellario possono comunque risultare conoscibili tramite il fascicolo o altri atti: l'accertamento della conoscibilità è fattore decisivo nella legittimità della revoca.
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