Cassazione Civile, Sentenza n. 11523/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il liquidatore del concordato preventivo di una società convenne la banca per ottenere la dichiarazione d’inefficacia dei pagamenti effettuati dai debitori della società dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato e accreditati sul conto corrente della società, nonché la restituzione di Euro 357.102,59. La banca oppose che, prima della procedura, era stato concluso un contratto di anticipazione di credito con mandato all’incasso e patto di compensazione, in forza del quale le somme riscosse dovevano essere trattenute a rimborso delle anticipazioni. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 23 febbraio 2015, accolse la domanda; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2003/17 depositata il 18 settembre 2017, accolse l’impugnazione della banca e rigettò la domanda. Il liquidatore ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha contestato l’operatività della compensazione, sostenendo che il credito restitutorio della società era sorto solo con gli incassi successivi alla domanda di concordato e che, pertanto, i crediti non erano omogenei né compensabili; ha inoltre censurato l’individuazione del momento genetico dell’obbligo restitutorio. Con il secondo ha negato che il contratto di anticipazione fosse pendente all’apertura del concordato, poiché, una volta conferito il mandato all’incasso, il correntista non avrebbe avuto ulteriori prestazioni da eseguire. Con il terzo ha dedotto l’inopponibilità al liquidatore del patto di compensazione, invocando il vincolo di destinazione del patrimonio concordatario e la posizione di terzietà del liquidatore rispetto al rapporto tra banca e debitrice. La banca ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti a diversi profili della medesima questione. Ha ritenuto che il contratto di anticipazione, il mandato all’incasso e il patto di compensazione, stipulati prima della domanda di concordato, costituissero un’operazione negoziale unitaria e interdipendente: la facoltà della banca di trattenere gli incassi era elemento causale dell’anticipazione e condizione del regolamento convenuto. Poiché, nel regime applicabile ratione temporis, i rapporti negoziali in corso proseguivano e non era applicabile l’art. 169-bis L.Fall., la prosecuzione riguardava l’intero meccanismo contrattuale, incluso il patto di compensazione. La Corte ha precisato che, in presenza del solo mandato all’incasso, il credito del cliente alla restituzione sorge con la riscossione; tuttavia, se il mandato è accompagnato da un patto di compensazione previamente stipulato, gli incassi possono essere trattenuti secondo l’accordo unitario, senza che operi la cristallizzazione dei crediti. La regolazione contabile delle partite nell’ambito del rapporto unitario non configura la compensazione in senso proprio disciplinata dall’art. 1241 c.c. e dall’art. 56 L.Fall. Ha inoltre escluso che il vincolo sul patrimonio concordatario impedisse l’effetto, poiché esso era riconducibile a un fatto genetico negoziale anteriore alla sua costituzione. Le eccezioni d’inammissibilità formulate dalla banca contro i motivi sono state respinte. La Corte ha compensato integralmente le spese per la peculiarità della questione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Tale caratteristica è venuta meno soltanto per effetto della soppressione dell’istituto dell’amministrazione controllata da parte del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonchè, per il concordato, a seguito dell’introduzione della L. Fall., art. 169-bis, da parte del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. d), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2015, art. 8, comma 1, lett. a), che consente al debitore di sciogliersi dai contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.
La disposizione consente al debitore in concordato di sciogliersi dai contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della domanda. Non si applica alla procedura in esame, poiché la domanda era stata presentata prima della sua entrata in vigore.
La circostanza che gli addebiti e gli accrediti derivanti dalle operazioni compiute in esecuzione dell’accordo complessivamente raggiunto siano destinati ad essere regolati in conto corrente consente d’altronde di escludere la configurabilità della fattispecie in esame come compensazione in senso proprio, regolata in via generale dall’art. 1241 c.c. ed in materia fallimentare dalla L.Fall., art. 56: quest’ultima, infatti, presuppone l’autonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni di credito, laddove nel caso di specie si tratta di partite contrapposte inerenti ad un unico complesso rapporto negoziale, la cui elisione fino alla concorrenza dei rispettivi importi ha luogo sulla base di un mero accertamento contabile di dare ed avere, con la conseguente inapplicabilità della disciplina tipica, sostanziale e processuale, della compensazione
La compensazione in senso proprio presuppone rapporti autonomi da cui derivano le contrapposte ragioni di credito. Non ricorre quando le partite contrapposte sono componenti contabili di un unico rapporto negoziale unitario, regolate secondo il programma convenuto dalle parti.
La circostanza che gli addebiti e gli accrediti derivanti dalle operazioni compiute in esecuzione dell’accordo complessivamente raggiunto siano destinati ad essere regolati in conto corrente consente d’altronde di escludere la configurabilità della fattispecie in esame come compensazione in senso proprio, regolata in via generale dall’art. 1241 c.c. ed in materia fallimentare dalla L.Fall., art. 56: quest’ultima, infatti, presuppone l’autonomia dei rapporti da cui derivano le reciproche ragioni di credito, laddove nel caso di specie si tratta di partite contrapposte inerenti ad un unico complesso rapporto negoziale, la cui elisione fino alla concorrenza dei rispettivi importi ha luogo sulla base di un mero accertamento contabile di dare ed avere, con la conseguente inapplicabilità della disciplina tipica, sostanziale e processuale, della compensazione
La disciplina della compensazione fallimentare non si applica alla regolazione contabile di partite inerenti a un unico rapporto negoziale, perché manca l’autonomia dei rapporti da cui dovrebbero originare le reciproche ragioni creditorie.
La riconducibilità di tale fenomeno al programma negoziale unitariamente convenuto dalle parti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato consente infine di escludere che la produzione dell’effetto estintivo possa trovare ostacolo nel vincolo di destinazione gravante sul patrimonio del debitore ai sensi della L.Fall., art. 45, non precludendo quest’ultimo neppure la compensazione in senso proprio, allorchè, come nella specie, la vicenda estintiva, pur verificandosi in pendenza del predetto vincolo, sia ricollegabile ad un fatto genetico anteriore alla sua costituzione
Il vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore non impedisce l’effetto estintivo riconducibile a un programma negoziale anteriore alla domanda di concordato; la Corte afferma che ciò vale anche per una compensazione in senso proprio quando il suo fatto genetico preceda la costituzione del vincolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un contratto di anticipazione bancaria, un mandato all’incasso e un patto di compensazione sono stati stipulati prima della domanda di concordato e costituiscono un’operazione unitaria, il patto di trattenimento degli incassi è interdipendente con l’anticipazione e ne integra il regolamento causale; se la disciplina applicabile non consente lo scioglimento del contratto, la prosecuzione riguarda l’intero meccanismo negoziale.
- Nel mandato all’incasso senza cessione del credito, il diritto del cliente alla restituzione delle somme riscosse sorge al momento dell’incasso, non al conferimento del mandato. Se però le parti hanno previamente stipulato un patto di compensazione collegato all’anticipazione, la banca può trattenere gli incassi secondo il programma negoziale unitario, anche se l’incasso avviene dopo la domanda di concordato.
- La regolazione in conto corrente di partite contrapposte derivanti da un unico complesso rapporto negoziale non integra necessariamente compensazione in senso proprio: quando vi è un mero accertamento contabile di dare e avere, non si applica la disciplina della compensazione che presuppone l’autonomia dei rapporti e dei crediti.
- Il vincolo di destinazione del patrimonio concordatario non impedisce l’effetto estintivo riconducibile a un accordo negoziale stipulato prima della sua costituzione; la posteriorità dell’incasso o dell’effetto contabile non è decisiva se il fatto genetico dell’assetto negoziale è anteriore.
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