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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31510/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexies Cod. strada). Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione per avere ritenuto la Corte affidabile l'apparecchiatura usata per il rilevamento del tasso alcolemico, lamentando la mancanza del certificato di revisione; violazione del regolamento di esecuzione del Codice della strada per l'assenza di due scontrini intermedi alle prove strumentali; motivazione apparente per avere ritenuto lo stato di ebbrezza nonostante l'assenza della sintomatologia ordinaria; motivazione apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che, secondo la giurisprudenza prevalente, è onere della difesa dimostrare il malfunzionamento o l'inesistenza dei controlli (es. produzione del libretto metrologico o deposizione del dirigente addetto). La mancata produzione del certificato di revisione o di altri documenti non vale di per sé a creare un ragionevole dubbio se non è offerta prova concreta del cattivo funzionamento. La Corte ha inoltre precisato che l'accertamento non è prova legale: può valere una sola misurazione purché non palesemente incongrua e gli elementi sintomatici sono utili ma la loro assenza non esclude lo stato di ebbrezza. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto motivato perché il giudice ha indicato gli elementi decisivi (assenza di elementi positivi significativi e tasso alcolemico elevato). Conseguenza pratica: confermata la condanna a due mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa, con statuizioni accessorie; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della strada (co. 2 lett. b) e co. 2-sexies)

    La Corte interpreta che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; l'accertamento può fondarsi anche su una sola misurazione non palesemente incongrua e non richiede la presenza contemporanea di sintomi fisici.

  • Regolamento di esecuzione del Codice della strada, art. 379 e ss.

    Le norme regolamentari prevedono modalità tecniche (es. più prove, scontrini intermedi), ma la mancata documentazione prevista non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento: serve prova del concreto malfunzionamento dello strumento.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 4, n. 46841/2021

    Principio ricavato dalla sentenza: è onere della difesa dimostrare l'assenza o l'inattualità dei controlli sull'etilometro, ad esempio mediante il libretto metrologico o la deposizione del responsabile dei controlli.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 4, n. 38618/2019

    Pronuncia isolata che attribuiva invece all'accusa l'onere di provare la regolarità dell'apparecchio; tale orientamento è considerato superato dalla giurisprudenza più recente.

  • Giurisprudenza Cassazione su attenuanti generiche (es. Sez. 3 n. 28535/2014; Sez. 2 n. 23903/2020)

    Il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a passare in rassegna tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la valutazione.

Massime di principio

  • Un esito positivo dell'alcoltest costituisce, in linea di principio, prova rilevante dello stato di ebbrezza; spetta alla difesa dimostrare, con elementi concreti (libretto metrologico, certificati, deposizione del responsabile), il malfunzionamento o l'assenza dei controlli.
  • La mancata esibizione di documenti tecnici obbligatori (es. certificato di revisione, scontrini intermedi) non invalida automaticamente la prova strumentale: serve dimostrare il nesso tra quella mancanza e l'inefficienza dello strumento al momento del controllo.
  • L'accertamento dello stato di ebbrezza segue le ordinarie regole probatorie: l'esame strumentale non è prova legale assoluta e può essere integrato o sostituito da elementi sintomatici; tuttavia l'assenza di sintomi non esclude la rilevanza della misurazione strumentale.
  • Per sostenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario offrire elementi positivi concreti; il giudice può motivare il diniego richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva più efficace è produrre tempestivamente la documentazione metrologica dell'etilometro e, se possibile, acquisire deposizioni tecniche che attestino anomalie o carenze nei controlli; l'enfasi esclusiva sull'assenza di sintomi ha scarso peso se l'alcoltest è positivo.

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