Cassazione Penale, Sentenza n. 25807/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del 4/10/2023 della Corte d'appello di Napoli con cui, in qualità di giudice dell'esecuzione, era stata accolta l'istanza di Maddaloni per l'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due gruppi di condanne (reati commessi il 20/9/2018 e il 18/11/2018). Il motivo del ricorso era la violazione delle norme sulla competenza funzionale (art. 665 c.p.p., commi 2 e 4): secondo il Procuratore generale il giudice dell'esecuzione competente non era la Corte d'appello ma il Tribunale di Napoli, perché la sentenza di appello si era limitata a riformare la pena soltanto in relazione a un coimputato, sicché la competenza spettava al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il principio secondo cui la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di più provvedimenti esecutivi, spetta al giudice che ha emesso per ultimo la sentenza divenuta irrevocabile, e raccordando ciò con l'art. 665, comma 2, c.p.p., ha constatato che la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli era stata parzialmente modificata in appello soltanto nella dosimetria della pena per un coimputato; ne consegue che la competenza funzionale spettava al Tribunale di Napoli. Per violazione delle regole di competenza assoluta, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente.
Norme richiamate
«quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado»
La norma fissa il criterio per la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione: se l'appello ha confermato o ha riformato soltanto la pena/misure civili, la competenza resta al giudice di primo grado; se invece la sentenza di appello ha operato una riforma sostanziale del provvedimento, la competenza rimane alla Corte d'appello.
Regola la disciplina della continuazione (cumulo oggettivo delle pene). Nel caso, l'istanza di Maddaloni mirava all'applicazione della continuazione tra più condanne; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito la continuazione, avendo risolto la questione di competenza e rinviato gli atti al giudice dell'esecuzione competente.
art. 628 cod. pen.; art. 605 cod. pen.; legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2,4,7)
Norme sostanziali che definiscono i reati oggetto delle sentenze (rapina; sequestro di persona; detenzione e porto illegale di arma da fuoco). Sono i titoli esecutivi tra i quali si è chiesta la continuazione.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (richiamato)
La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da diversi giudici nei confronti della stessa persona, spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile; tale regola ha carattere assoluto e la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Quando una stessa persona ha più sentenze di condanna, la competenza del giudice dell'esecuzione va determinata in base alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima: quel giudice è titolare della posizione esecutiva.
- Se in appello la decisione è stata confermata o riformata soltanto quanto alla pena/misure di sicurezza/disposizioni civili, la competenza per l'esecuzione resta al giudice di primo grado (art. 665, comma 2 c.p.p.).
- Se la Corte d'appello ha operato una riforma sostanziale della decisione di primo grado, la competenza per l'esecuzione rimane alla Corte d'appello.
- La competenza funzionale è assoluta: la sua violazione costituisce nullità generale e può essere rilevata d'ufficio, comportando l'annullamento dell'atto e la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nel caso di istanze sulla continuazione (art. 671 c.p.p.), il giudice investito deve essere il giudice dell'esecuzione competente secondo le regole di art. 665 c.p.p.; se l'organo investito è incompetente la decisione deve essere annullata e gli atti trasmessi al giudice competente senza valutazione del merito da parte della Cassazione.
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