Cassazione Penale, Sentenza n. 3051/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione per omessa valutazione delle doglianze sulla legittimità della prescrizione del divieto di detenzione/uso del cellulare imposta dalla misura di prevenzione, con richiamo al principio di proporzionalità (art. 8 CEDU) e all'incidenza sulle esigenze di lavoro e vita familiare, particolarmente durante le limitazioni per il COVID-19; si chiedeva che il giudice di appello valutasse se la prescrizione fosse effettivamente necessaria e proporzionata e se non avesse frustrato la finalità di risocializzazione e l'accesso al lavoro. Secondo motivo: carenza di motivazione riguardo all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio; si contestava che il giudice di appello si fosse limitato a generici riferimenti al certificato penale senza valutare la distanza temporale delle pregresse condotte (2014-2015), la possibile tenuità del fatto e le modalità della condotta, per escludere o ridurre la recidiva e la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha confermato che il divieto di uso/detenzione del cellulare è compatibile con i diritti costituzionali se imposto dall'autorità giudiziaria con motivazione e nel rispetto del principio di legalità e della riserva di giurisdizione; ha inoltre ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi concreti sulla necessità dell'uso del cellulare per lavoro e che la condotta dell'imputato (il nascondere il telefono alla vista dei carabinieri) indicasse consapevolezza della violazione, escludendo la buona fede. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato sull'applicazione della recidiva, limitandosi a riferimenti generici; perciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla declaratoria della recidiva e alle statuizioni consequenziali, rinviando per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte da misure di prevenzione (qui: sorveglianza speciale). È il fatto-reato contestato all'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) riguarda la motivazione della sentenza; lett. e) la violazione delle norme sulla motivazione. Sono state richiamate dalla difesa per censurare la carenza di motivazione dell'appello su recidiva e prescrizione.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla difesa in termini di principio di proporzionalità e tutela della vita privata e familiare; la Corte di cassazione conferma che questioni di proporzionalità possono essere rilevanti ma richiedono valutazioni concrete e motivate.
Art. 15 Costituzione (richiamato nella giurisprudenza)
La giurisprudenza costituzionale pone limiti agli interventi che incidono sulla libertà personale: le restrizioni sono ammissibili solo per interesse pubblico rilevante, nel rispetto della legalità e della riserva di giurisdizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2023
Giurisprudenza richiamata che ha affermato la legittimità costituzionale del divieto di utilizzo del cellulare se disposto dall'autorità giudiziaria con motivazione e nel rispetto del contraddittorio; ha escluso la legittimità di misure analoghe adottate unilateralmente da autorità amministrative senza garanzie giurisdizionali.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione/uso del cellulare imposto da una misura di prevenzione è compatibile con i diritti fondamentali se è disposto dall'autorità giudiziaria con motivazione che ne dimostri la necessità e la proporzionalità; misure analoghe adottate da autorità amministrative senza contraddittorio sono illegittime.
- In presenza di una prescrizione giudiziale controversa, il soggetto sottoposto alla misura dovrebbe chiedere la revoca o la modifica della prescrizione mostrando elementi concreti di necessità (es. esigenze di lavoro o familiari), invece di violarla.
- La condotta del soggetto al momento del controllo (es. nascondere l'oggetto proibito) può essere valutata come indice di consapevolezza della violazione e incidere negativamente sulla buona fede invocata in difesa.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio formale alla motivazione del primo grado quando deve decidere su questioni già dedotte: è obbligato a fornire una motivazione analitica e puntuale su ciascun punto devoluto.
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione motivata: il tempo intercorso, la natura delle pregresse condotte, la tenuità del fatto e le modalità della condotta sono elementi che il giudice deve esaminare e motivare caso per caso.
- In casi simili, chi impugna dovrebbe documentare con precisione elementi concreti (prove della necessità dell'uso del telefono, prova di lavoro, elementi sui fatti pregresse e loro rilevanza temporale) e contestare specificamente la motivazione sull'eventuale recidiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →