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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33598/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per concorso nelle detenzioni e cessioni di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La difesa contestava: (i) insufficienza dei gravi indizi relativi alla partecipazione al sodalizio, sostenendo che le captazioni riguardavano «droga parlata» e piccoli quantitativi e non dimostravano utilità o profitti per il ricorrente; (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti, considerando l'organizzazione familiare di modesta capacità offensiva e la possibilità di qualificare come fatto di lieve entità le cessioni contestate; (iii) violazione del criterio di proporzionalità della misura cautelare e mancata considerazione del tempo trascorso (ultime condotte risalivano al luglio 2021), nonché della giovane età e dell'assenza di precedenti del ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione del Tribunale di Messina. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità una rivalutazione complessiva delle captazioni già esaminate dal giudice del riesame e ha verificato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: il ricorrente è risultato integrato nella struttura associativa familiare con compiti di commercializzazione, rendicontazione al reggente e attività di supporto (vedetta, intermediazione), nonché coinvolgimento in rapporti fiduciari relativi a disponibilità di armi e alla gestione dei proventi. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto che il ricorso non prospettasse elementi nuovi utili per modificare la qualificazione già data in sede di merito. Sulla proporzionalità e sul fattore tempo, la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui il lungo arco temporale era compensato da elementi che attestate la persistenza e la stabilità nella dedizione al traffico e da condotte più recenti indicative di perdurante pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (ruolo nel gruppo familiare, rendicontazione, compiti organizzativi, rapporto fiduciario e disponibilità di armi) giustificassero la sussistenza dei gravi indizi e la misura cautelare sulla base della doppia presunzione relativa prevista per questo delitto.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle detenzioni e cessioni di sostanze stupefacenti; le cessioni contestate (anche se in quantitativi limitati) sono state ritenute funzionali all'attività del sodalizio e non meramente di lieve entità nel contesto associativo ricostruito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo al ricorso per cassazione contro le misure cautelari; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie del riesame, consentendo il controllo della sola adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali; richiamata nel contesto del controllo sulla proporzionalità della misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sull'applicazione e sulla revisione delle misure cautelari; la Corte ha richiamato il principio che il tempo trascorso deve essere considerato dal giudice se si tratta di arco temporale rilevante e privo di ulteriori condotte indicative di pericolosità, ma ha ritenuto nel caso presenti elementi recenti sintomatici di perdurante pericolosità.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di decidere sulla qualificazione giuridica del fatto anche se sollevata per la prima volta, purché la questione sia risolvibile senza accertamenti di fatto; la Corte l'ha richiamata per precisare i limiti della deducibilità della censura sulla qualificazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione complessiva delle prove (no sindacato di merito).
  • La qualificazione di una condotta come associazione finalizzata al traffico non dipende esclusivamente dai quantitativi sequestrati: anche piccole dosi possono concorrere alla prova del sodalizio se si dimostra una struttura organizzativa, rendicontazione, ruoli distribuiti e continuità nell'attività illecita.
  • La disponibilità di armi o il rapporto fiduciario con il capo possono essere elementi indiziari rilevanti per qualificare la partecipazione attiva e l'integrazione nel sodalizio (non solo la mera cessione come 'pusher occasionale').
  • Il decorso del tempo incide sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma non è decisivo se sussistono fatti più recenti o elementi che attestino la persistenza della pericolosità o la stabilità dell'impegno criminoso.
  • Per contestare la proporzionalità della misura cautelare con successo è necessario fornire elementi concreti e nuovi che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo e l'inefficacia delle esigenze cautelari indicate dal giudice di merito.

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