Cassazione Penale, Sentenza n. 438/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/04/2023 che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del 13/02/2023 autorizzativo della registrazione e del controllo uditivo dei colloqui visivi e telefonici del detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord.pen. Il ricorrente deduce: (i) omessa/insufficiente motivazione del rigetto del reclamo e violazione dell'art. 41-bis; (ii) illegittimità della motivazione che si limiterebbe a richiamare la nota della direzione carceraria e il decreto ministeriale di proroga del regime, non contenendo elementi concreti e basandosi su fatti di scarso rilievo o su procedimenti penali riguardanti terzi; (iii) violazione del diritto di accesso agli atti, perché le registrazioni non sono state messe a disposizione della difesa né trasmesse all'autorità giudiziaria per il controllo; (iv) violazione del divieto di utilizzazione e dell'obbligo di distruzione delle conversazioni irrilevanti, con conservazione e uso da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza controllo; (v) mancata istruttoria e mancata acquisizione del decreto ministeriale di proroga e degli atti prodromici.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione alle registrazioni fosse legittima in presenza di una accertata pericolosità sociale del detenuto e del pericolo di mantenimento o ripristino dei contatti con la cosca di appartenenza, elementi accertati dal decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis (08/02/2023) che non era stato impugnato. Il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il rigetto del reclamo richiamando tale decreto; non era necessario che i giudici facessero una autonoma istruttoria su fatti già valutati e definiti dal provvedimento ministeriale. Le doglianze sul mancato accesso alle registrazioni e sull'uso/conservazione sono state giudicate generiche e non puntuali, e inoltre il magistrato di sorveglianza non è competente a decidere preventivamente sull'utilizzo o sulla conservazione delle registrazioni. Pertanto il ricorso è infondato e respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che consente di sottoporre il detenuto a regime penitenziario differenziato con misure di controllo; la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione al controllo uditivo e alla registrazione dei colloqui sia compatibile con le misure previste dall'art. 41-bis quando sussista pericolosità sociale e rischio di mantenimento di rapporti mafiosi
art. 41-bis, 2-quater lett. b) Ord.pen.
Prevede l'autorizzazione al controllo uditivo e alla registrazione dei colloqui; il provvedimento autorizzativo è impugnabile ma può fondarsi sulla valutazione di pericolosità già effettuata dal decreto ministeriale di proroga
artt. 69 e 35-bis (rd.pen.)
Indicano la impugnabilità del provvedimento autorizzativo del magistrato di sorveglianza; la Corte conferma che tali provvedimenti rientrano nelle soglie di impugnazione previste
art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di diritto (violazione di legge); la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta omessa motivazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Norma invocata per vizio motivazionale (mancanza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente in quanto ancorata al decreto ministeriale non impugnato
decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis (provvedimento amministrativo)
Atto amministrativo che ha accertato la pericolosità sociale e motivato la proroga del regime differenziato; la Corte ha ritenuto vincolante per la decisione sulla necessità di ulteriori misure di controllo, salvo che l'interessato impugni direttamente quel decreto
Massime di principio
- Se l'autorizzazione a registrare colloqui si fonda su un decreto ministeriale di proroga del 41-bis non impugnato, il tribunale di sorveglianza può legittimamente richiamare quel decreto come base della motivazione e non è tenuto a riaprire un'istruttoria sui medesimi elementi
- Per contestare la valutazione di pericolosità sottesa all'applicazione o proroga del regime 41-bis è necessario impugnare il decreto ministeriale che ha disposto la misura; un ricorso incidentale contro l'ordinanza che autorizza le registrazioni non può valere da surrogato dell'impugnazione del decreto
- Obiezioni generiche sul mancato accesso alle registrazioni o su presunti usi illegittimi sono insufficienti: la difesa deve indicare fatti concreti e specifici, e produrre richieste documentali tempestive e circostanziate per ottenere tutela
- Il magistrato di sorveglianza che autorizza il controllo e la registrazione non è il giudice competente a decidere preventivamente sull'utilizzo probatorio o sulla conservazione definitiva delle registrazioni; questioni sull'utilizzabilità o sulla distruzione devono essere affrontate con cogliente specificità e, se del caso, davanti alle autorità competenti
- La motivazione dell'ordinanza che autorizza limitazioni della riservatezza deve comunque richiamare elementi concreti di pericolosità; il richiamo a un provvedimento non impugnato che contiene tale valutazione è considerato sufficiente
- Per tutelare i diritti della difesa in materia di registrazioni, è importante che la richiesta di accesso agli atti e alle registrazioni sia tempestiva, documentata e, se negata, impugnata nei termini e davanti all'autorità competente
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