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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06834/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La lite origina da un giudizio in cui il fallimento di una società e delle socie illimitatamente responsabili aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra una delle fallite e un terzo acquirente. In appello il terzo acquirente aveva impugnato la decisione; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'intervento della banca che vantava ipoteca sull'immobile, ritenendo l'intervento meramente adesivo. Il ricorso per cassazione, proposto dalla società mandataria del cessionario del credito, censura la sentenza d'appello per violazione degli artt. 105, 112 e 344 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe qualificato l'intervento sulla sola base della rubrica, senza valutarne il contenuto sostanziale: la banca avrebbe avuto un interesse proprio e autonomo a intervenire, poiché la declaratoria di simulazione della vendita avrebbe inciso sul suo diritto di procedere esecutivamente sull'immobile ipotecato e sulla effettività della compravendita connessa al mutuo e all'ipoteca. Nel corso del giudizio di cassazione un soggetto cessionario del credito ha depositato un atto di rinuncia, ma il relativo intervento è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità del soggetto che aveva depositato la rinuncia, ritenendo che nel giudizio di cassazione l'intervento di terzi sia in linea generale inammissibile, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti ammessi dalla giurisprudenza richiamata. Ha quindi accolto il ricorso principale, cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini l'ammissibilità dell'intervento in appello della banca secondo il principio per cui l'intervento è consentito solo se il terzo fa valere un diritto autonomo incompatibile con l'accertamento contenuto nella sentenza, non quando l'intervento sia solo adesivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    viene richiamato per distinguere tra intervento autonomo e intervento adesivo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del terzo in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato nel motivo di ricorso come parametro processuale di nullità, ma la Corte decide il caso sul tema dell'ammissibilità dell'intervento.

  • art. 344 c.p.c.

    è richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'intervento in appello del terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione, per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 404 c.p.c.

    è indicato come riferimento per individuare la situazione soggettiva che legittima l'intervento in appello, ossia un diritto autonomo incompatibile con la sentenza di primo grado.

  • art. 111 c.p.c.

    è richiamato con riguardo alla successione a titolo particolare nel diritto controverso e alla posizione del cessionario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è la norma processuale che ha governato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 2901 c.c.

    è richiamato in relazione alla funzione dell'azione revocatoria e al contenuto del diritto di credito cui essa si connette.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'intervento del terzo è ammissibile solo se il terzo fa valere un diritto autonomo, incompatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza impugnata; è invece inammissibile l'intervento meramente adesivo, volto soltanto a sostenere una delle parti per evitare un pregiudizio mediato.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del terzo il giudice deve guardare al contenuto sostanziale dell'atto e non alla sola rubrica o qualificazione formale attribuita dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, in assenza di una specifica previsione normativa, l'intervento di terzi che non abbiano partecipato ai precedenti gradi di merito è inammissibile; resta ferma l'eventuale posizione del successore a titolo particolare nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Quando il motivo di ricorso denuncia l'erronea qualificazione dell'intervento del terzo, la censura è fondata se il giudice di merito ha omesso di verificare se il terzo deducesse un diritto proprio autonomo e incompatibile con la pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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