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Parere

Parere n. 462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/0447562 del 13 ottobre 2019 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno con provvedimento n. k10/0447562 del 13 ottobre 2019

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’esistenza di due denunce a suo carico, per danneggiamento e lesioni personali, nonché sulla condanna irrevocabile della madre per il delitto di invasione di edificio. Il ricorrente ha dedotto di essere stato assolto dal reato di danneggiamento, di essere stato prosciolto per remissione di querela quanto alle lesioni personali, l’irrilevanza della condanna della madre, anche in ragione della successiva concessione della cittadinanza a quest’ultima, e la propria piena integrazione nella comunità nazionale. È stata altresì proposta istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha ritenuto legittimo il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un’ampia discrezionalità politico-amministrativa e la posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo. La valutazione deve considerare complessivamente l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare e l’irreprensibilità della condotta, anche con riguardo al rispetto delle regole della convivenza civile non penalmente sanzionate. Nel caso concreto, l’assoluzione dal danneggiamento per non aver commesso il fatto non escludeva la rilevanza dell’altra vicenda: il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato assolto per le lesioni personali, ma aveva allegato soltanto il proscioglimento o l’archiviazione conseguente alla remissione di querela, senza produrre il relativo provvedimento. Tale esito non conteneva un accertamento dell’estraneità ai fatti, che potevano quindi essere autonomamente valutati dall’Amministrazione. Anche la condanna della madre poteva essere considerata insieme alle altre circostanze e la successiva concessione della cittadinanza alla madre non rendeva di per sé illegittimo il diniego, poiché la posizione del figlio era distinta. La Sezione ha pertanto espresso parere di rigetto.

Osservazioni

Unico motivo - Valutazione delle vicende penali del ricorrente

L’assoluzione per il reato di danneggiamento, pronunciata con la formula per non aver commesso il fatto, non impedisce all’Amministrazione di valutare le ulteriori circostanze. Quanto al reato di lesioni personali, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un’assoluzione, avendo allegato soltanto la remissione di querela e il conseguente proscioglimento o archiviazione, senza depositare il relativo provvedimento. In assenza di un accertamento dell’estraneità ai fatti, la vicenda può essere autonomamente apprezzata in sede amministrativa, insieme agli altri elementi rilevanti.

Unico motivo - Rilevanza della condanna della madre e principio di non automaticità

La condanna della madre può essere considerata dall’Amministrazione nel quadro complessivo delle circostanze valutabili ai fini della cittadinanza. Il fatto che alla madre sia stata successivamente concessa la cittadinanza non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere, poiché la posizione del figlio è distinta e comprende una contestazione riferita direttamente a una vicenda di lesioni personali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 635 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla denuncia per il reato di danneggiamento, rispetto al quale il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto.

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla denuncia per lesioni personali, la cui vicenda è stata definita, secondo quanto allegato, mediante remissione di querela, senza prova di un accertamento dell’estraneità ai fatti.

  • artt. 633 e 639-bis cod. pen.

    Richiamati in relazione alla condanna irrevocabile pronunciata nei confronti della madre del ricorrente per il delitto di invasione di edificio.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato reso il parere vincolante della Sezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e dei suoi familiari.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un’ampia valutazione di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
  • Nel valutare la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può apprezzare complessivamente le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta, considerando anche il rispetto delle regole della convivenza civile non penalmente sanzionate.
  • La definizione di un procedimento penale mediante remissione di querela, proscioglimento o archiviazione non equivale necessariamente a un accertamento dell’estraneità dell’interessato ai fatti e non impedisce, di per sé, una loro autonoma valutazione amministrativa.
  • La concessione della cittadinanza a un familiare non impone il medesimo esito per il richiedente, quando la posizione di quest’ultimo sia distinta e presenti elementi personali autonomamente valutabili.
  • In sede di ricorso straordinario, chi deduce l’intervenuta assoluzione o archiviazione deve fornire la relativa documentazione quando essa sia decisiva per dimostrare l’insussistenza degli elementi posti a fondamento del diniego.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare.

Premesse e vicenda amministrativa

L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 4 agosto 2014. Il Ministero dell’interno l’ha respinta con provvedimento del 13 ottobre 2019, valorizzando due denunce a carico dell’interessato, per danneggiamento e lesioni personali, nonché una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della madre per invasione di edificio.

Il ricorrente ha dedotto:

  • di essere stato assolto dal danneggiamento per non aver commesso il fatto;
  • di essere stato prosciolto o che il procedimento per lesioni personali fosse stato archiviato in seguito alla remissione di querela;
  • l’irrilevanza della condanna della madre, anche perché a quest’ultima era stata successivamente concessa la cittadinanza italiana;
  • la propria piena integrazione nella comunità nazionale.

Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, dopo la trasmissione della relazione ministeriale, non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana comporta una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione dello straniero è qualificata come interesse legittimo, poiché l’acquisto della cittadinanza determina l’inserimento pieno nella collettività nazionale e l’assunzione dei diritti e dei doveri connessi allo status civitatis.

L’Amministrazione deve compiere una valutazione complessiva della stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo non soltanto il rispetto delle norme penali, ma anche quello delle regole della convivenza civile.

Valutazione delle vicende penali

La Sezione riconosce che il ricorrente ha dimostrato di essere stato assolto dal reato di danneggiamento con la formula per non aver commesso il fatto. Tale assoluzione, tuttavia, non esaurisce gli elementi valutabili dall’Amministrazione.

Quanto alle lesioni personali, il ricorrente ha sostenuto che il procedimento si sarebbe concluso per remissione di querela, ma non ha prodotto né la sentenza né il provvedimento di archiviazione. La Sezione precisa inoltre che tale definizione non avrebbe comunque comportato un accertamento dell’estraneità dell’interessato ai fatti. La remissione di querela può determinare l’improcedibilità o l’estinzione del procedimento, ma non impedisce all’Amministrazione di considerare autonomamente la vicenda nel quadro della valutazione discrezionale sulla cittadinanza.

Rilevanza della condanna della madre

La condanna della madre può essere presa in considerazione insieme alle altre circostanze rilevanti. La successiva concessione della cittadinanza alla madre non dimostra, da sola, l’illegittimità del diniego rivolto al figlio. Le posizioni dei due soggetti sono infatti differenziate e, nel caso del ricorrente, sussisteva anche una vicenda personale relativa alle lesioni personali, autonomamente apprezzabile dall’Amministrazione.

Esito del ricorso

La Sezione ha ritenuto non fondate le doglianze e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare non ha condotto a un diverso esito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i suoi familiari, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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