Cassazione Penale, Sentenza n. 49123/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per la cessione di 52 grammi di cocaina a Sandro Tauriello al prezzo di 52 euro/grammo. Il ricorso deduce due motivi principali: 1) omessa o apparente motivazione sulla gravità del quadro indiziario, sostenendo che le intercettazioni mostrerebbero ruoli invertiti nelle trattative (Tauriello che offre a Castiglione), e quindi diversa interpretazione delle conversazioni; 2) carenza o contraddittorietà nella valutazione delle esigenze cautelari, contestando la rilevanza dei precedenti e di un provvedimento di prevenzione del 2009, e richiamando l'espiazione delle condanne in regime di affidamento in prova al servizio sociale (con estinzione degli effetti penali), nonché osservando che i coindagati avevano sostanze in modesti quantitativi (complessivamente non superiori a circa 5 grammi), il che potrebbe far ritenere che Castiglione avesse fornito solo sostanze leggere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente confutativo e attinente alla diversa valutazione delle intercettazioni, questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logica e coerente; il Tribunale aveva correttamente interpretato termini criptici (es. "vino") come riferimenti alla cocaina e aveva considerato conversazioni successive che confermavano prezzi e quantità. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte di fatto e in parte manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato il periculum libertatis con riferimento al quantitativo negoziato e ai precedenti. La Corte ha inoltre chiarito che l'effetto estintivo derivante dall'esito positivo dell'affidamento in prova non esclude la rilevanza dei precedenti ai fini del giudizio prognostico sulle misure cautelari, purché il giudice indichi le ragioni della rilevanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
La norma sul traffico di sostanze stupefacenti è il riferimento del procedimento; il Tribunale ha ritenuto compatibile l'interpretazione delle intercettazioni con cessioni di cocaina.
art. 47, comma 12, ordinamento penitenziario (effetti dell'affidamento in prova)
L'effetto estintivo dell'affidamento in prova con esito positivo estingue la pena e gli effetti penali ma non impedisce che i fatti e le condotte precedenti siano valutati ai fini del giudizio prognostico sulle misure cautelari, nei limiti e con l'obbligo per il giudice di motivare la rilevanza del precedente.
Giurisprudenza (principi richiamati)
Sezioni unite 26/02/2015 (Sebbar) sui criteri di interpretazione delle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando logica; Sez. U 27/10/2011 (Marcianò) e Sez. 6 13/01/2017 (Zaccagna) sul ruolo dei precedenti estinti mediante affidamento in prova nella valutazione della pericolosità e della reiterazione.
Massime di principio
- In tema di intercettazioni, la loro interpretazione (anche di espressioni criptiche) è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione non riesamina la valutazione probatoria se questa è logica e adeguatamente motivata.
- L'espiazione della pena mediante affidamento in prova con esito positivo estingue la pena ma non impedisce che i fatti consumati e i precedenti emergenti siano presi in considerazione nel giudizio prognostico per le misure cautelari; il giudice deve però motivare specificamente la rilevanza di tali elementi.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione (periculum libertatis) può essere desunta anche dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanza negoziato; valutazioni diverse sui dati di fatto (es. quantità, ruolo nella cessione) configurano tipicamente censure meramente confutative non ammissibili in Cassazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione dei fatti o delle prove, senza individuare vizi di legittimità, è generalmente inammissibile.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o meramente confutativo può comportare condanne alle spese e alla cassa delle ammende.
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