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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29289/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per sostituzione di persona. Con il ricorso sono stati articolati quattro motivi: 1) il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, ritenuta più favorevole rispetto alla sospensione condizionale già concessa; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante elementi positivamente valutabili; 3) la pretesa contraddittorietà tra il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e la concessione della sospensione condizionale della pena; 4) l'eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta gravità dei fatti. La difesa, con memoria successiva, ha ribadito soprattutto la fondatezza del primo motivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte proposto fuori dai casi consentiti e in parte manifestamente infondato, osservando che la richiesta cumulativa, in appello, di istituti incompatibili non equivale a una rinuncia alla sospensione condizionale già concessa, e che le ulteriori censure investivano valutazioni di merito adeguatamente motivate e comunque non rivedibili in cassazione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non avrebbe potuto revocare d'ufficio la sospensione condizionale in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 1, c.p.p.

    La rinuncia alla sospensione condizionale della pena è qualificata come atto dispositivo afferente a scelte personalissime dell'imputato, esercitabili solo personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è trattata come beneficio incompatibile con la richiesta di sostituzione della pena, e la sua rinuncia non può desumersi implicitamente da una generica domanda difensiva di pena sostitutiva.

  • art. 133 c.p.

    Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di personalità richiedono una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica.

  • art. 599 c.p.p.

    La Corte richiama il limite per cui, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • La rinuncia alla sospensione condizionale della pena non può essere desunta implicitamente dalla mera richiesta, formulata in appello, di una pena sostitutiva incompatibile con quel beneficio; essa richiede una manifestazione univoca di volontà, trattandosi di atto dispositivo su un diritto personalissimo dell'imputato.
  • Le doglianze che investono la quantificazione della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, il giudizio di trattamento sanzionatorio sono devolvibili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e logica, la censura non è ammissibile.
  • La pretesa contraddittorietà tra un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e la concessione della sospensione condizionale non consente, di per sé, alla Corte d'appello o alla Cassazione di intervenire d'ufficio in malam partem in mancanza di specifica impugnazione del pubblico ministero.
  • Nel sistema delle impugnazioni, la scelta difensiva tra istituti processualmente o sostanzialmente incompatibili deve essere espressa in modo chiaro e non può essere ricostruita per implicito, specie quando incide su benefici già riconosciuti al condannato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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