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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14841/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del proprietario di un fondo, di un avviso di pagamento relativo ai contributi consortili per l'anno 2015. Il contribuente sosteneva che il tributo fosse illegittimo per assenza di un beneficio specifico, diretto, concreto e attuale sul proprio immobile e per mancanza di un valido piano di classifica, assumendo che quello posto a base della pretesa non fosse più efficace dopo la legge regionale Campania n. 4 del 2003. In cassazione ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell'art. 4 del r.d. n. 215 del 1933, lamentando che il contributo fosse fondato su un piano di classifica da ritenersi non più vigente per effetto della sopravvenuta disciplina regionale; con il secondo, la violazione dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che l'obbligo contributivo non potesse essere affermato senza prova del beneficio fondiario specifico e attuale e che la mera inclusione del fondo nel perimetro consortile non bastasse a dimostrare il presupposto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la validità di un atto va valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione e che la legge regionale Campania n. 4 del 2003 non ha determinato l'abrogazione né la decadenza dei piani di classifica preesistenti, distinguendo il piano generale di bonifica dal piano di classifica e richiamando la propria giurisprudenza. Ha parimenti rigettato il secondo motivo, ribadendo che il contributo consortile ha natura tributaria e che, in presenza di un piano di classifica approvato e dell'inclusione dell'immobile nel comprensorio, il beneficio per il fondo si presume; grava quindi sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, mediante specifica allegazione e prova dell'assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. n. 215 del 1933

    La disciplina richiamata non è stata ritenuta superata dalla normativa regionale sopravvenuta; la validità del piano va valutata con riguardo al momento della sua adozione.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    Il contributo consortile presuppone un beneficio per l'immobile; tuttavia, se esiste un piano di classifica approvato e il bene è incluso nel comprensorio, il beneficio si presume salvo prova contraria del contribuente.

  • legge regionale Campania n. 4 del 2003

    Non ha abrogato né fatto decadere automaticamente i piani di classifica vigenti; disciplina il piano generale di bonifica e non si estende automaticamente al piano di classifica.

  • legge regionale n. 23 del 1985

    Richiamata come base del piano di classifica invocato nella pretesa contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il piano di classifica del consorzio di bonifica e il piano generale di bonifica sono strumenti distinti: la disciplina che incide sul secondo non si estende automaticamente al primo.
  • La sopravvenienza di una legge regionale che riorganizzi i comprensori di bonifica non comporta, di per sé, l'abrogazione o la decadenza dei piani di classifica già vigenti; occorre una previsione espressa o comunque incompatibile in modo diretto.
  • Nei contributi consortili di bonifica il beneficio per il fondo ha natura presuntiva quando l'immobile è incluso nel comprensorio e vi è un piano di classifica approvato: il consorzio non deve provare caso per caso il vantaggio specifico.
  • L'onere di contestare la pretesa contributiva grava specificamente sul contribuente, che deve allegare e dimostrare l'assenza di un beneficio diretto e concreto sul proprio immobile, anche mediante presunzioni.
  • La mera affermazione dell'assenza di beneficio o il generico richiamo alla sopravvenuta riforma normativa non sono sufficienti a vincere la presunzione di debenza del contributo consortile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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