Cassazione Civile, Ordinanza n. 16866/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2007 relativo a un'area adibita a parcheggio pertinenziale di un complesso sportivo polifunzionale nel Comune di Taranto. La società concessionaria del servizio di riscossione aveva impugnato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente; la CTR, riunito anche un analogo gravame per l'anno 2008, aveva accolto l'appello ritenendo che l'area fosse destinata al parcheggio dei fruitori del centro sportivo, quindi sottratta all'uso della collettività, con accesso riservato a chi corrispondeva un prezzo e con finalità lucrative della gestione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) cessazione della materia del contendere per intervenute note del Comune che avrebbero disposto l'interruzione della riscossione e la rinuncia ai giudizi; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'area era compresa nella concessione per la gestione e ristrutturazione del complesso e non doveva essere tassata; 3) violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. 507/1993, invocando l'esenzione perché l'intervento si inseriva in un project financing realizzato per conto del Comune; 4) violazione dell'art. 49, lett. e), d.lgs. 507/1993, deducendo la devoluzione gratuita al Comune degli impianti al termine della concessione; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima esenzione ex art. 49, lett. e). La società concessionaria e la società di riscossione, costituite con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi: giudicato interno sulla mancata impugnazione del presupposto impositivo; omessa motivazione sul giudicato interno; tardiva riproposizione in appello di questioni assorbite in primo grado, tra cui il presupposto e l'esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava alcun accordo transattivo o rinuncia al giudizio, ma solo mere interlocuzioni stragiudiziali del Comune. Nel merito ha confermato l'assoggettamento a TOSAP dell'area parcheggio, affermando che l'occupazione di area pubblica concessa a privati per parcheggio e gestione con finalità economiche integra il presupposto impositivo; la circostanza che la gestione sia inserita in un project financing o che il canone serva all'equilibrio economico-finanziario non esclude il tributo. Ha inoltre escluso l'esenzione ex art. 49, lett. a), perché l'occupazione era imputabile alla società concessionaria e non all'ente pubblico, e l'esenzione ex lett. e), perché non risultava prevista una devoluzione gratuita al Comune di impianti realizzati dalla concessionaria; la sola riconsegna delle opere o del centro sportivo già di proprietà comunale non equivale a devoluzione di impianti. I motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili o comunque privi di interesse: mancava autosufficienza sul giudicato interno, la questione del giudicato era stata comunque implicitamente respinta, e la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello non arrecava pregiudizio alla parte totalmente vittoriosa nel merito. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993
Il presupposto della TOSAP ricorre per occupazioni di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che sottraggono la superficie all'uso pubblico, e il tributo è dovuto anche in relazione a utilizzazioni particolari ed eccezionali dell'area pubblica, a prescindere dalla mera qualificazione concessoria del rapporto.
artt. 45 e 46 d.lgs. n. 507/1993
Le occupazioni temporanee e permanenti sono soggette al regime tariffario previsto dalla disciplina TOSAP.
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
L'esenzione spetta solo se l'occupazione è ascrivibile al soggetto esente, cioè allo Stato o ad altro ente pubblico; non opera quando l'occupazione è effettuata da una società concessionaria che gestisce l'opera in proprio con finalità lucrative.
art. 49, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 507/1993
L'esenzione richiede la previsione, nella convenzione originaria o in pattuizione successiva, della devoluzione gratuita al Comune, al termine del rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici; non basta la mera restituzione di opere già appartenenti all'ente o una previsione unilaterale.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito si sia espresso espressamente sulla questione controversa, anche respingendola in modo sintetico.
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato interno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e di interesse.
artt. 36, 49, 50 e 51 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le questioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente negli atti difensivi iniziali; il richiamo è stato utilizzato per valutare l'ammissibilità delle eccezioni processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per censurare la motivazione della sentenza, ma senza accoglimento.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza deve contenere la motivazione; nel caso concreto la CTR ha fornito una risposta sufficiente sul punto del giudicato interno.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, senza che la censura fosse accolta.
L'interesse ad agire in cassazione richiede un concreto pregiudizio derivante dalla decisione; manca interesse a ottenere una pronuncia di inammissibilità in luogo del rigetto se non comporta utilità giuridica apprezzabile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme processuali utilizzate per incardinare i motivi di ricorso e le censure di violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- In materia di TOSAP, il presupposto impositivo sussiste quando un'area pubblica sia effettivamente occupata e sottratta all'uso collettivo, ma anche quando il soggetto concessionario ne tragga una utilità particolare ed eccezionale nell'ambito di una gestione economica del bene.
- La mera presenza di una concessione o di un project financing non esclude l'imposizione: occorre verificare chi sia, in concreto, il soggetto che occupa l'area e se l'occupazione sia imputabile all'ente pubblico esente oppure al concessionario operante in proprio.
- L'esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende automaticamente alla società concessionaria che gestisce l'opera con finalità lucrative; l'occupazione deve essere direttamente ascrivibile al soggetto esente e coerente con la finalità pubblica tipizzata dalla norma.
- L'esenzione per devoluzione gratuita degli impianti richiede una previsione negoziale specifica nella convenzione o in pattuizioni successive, avente a oggetto gli impianti effettivamente realizzati e devoluti; non è sufficiente la semplice riconsegna di opere già di proprietà dell'ente.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di cessazione della materia del contendere richiede la previa allegazione tempestiva della questione e la prova di un effettivo accordo transattivo o di una rinuncia al contenzioso; mere interlocuzioni amministrative non bastano.
- Nel processo tributario, le questioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente negli atti difensivi iniziali; la censura in cassazione è inammissibile se manca autosufficienza o se non risulta un concreto interesse a ottenere la diversa qualificazione processuale della decisione.
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