Cassazione Penale, Sentenza n. 12243/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo (art. 416-bis c.p.). Si contestava l'assunto sull'esistenza e operatività della "cosca Carpino" di Petronà (anche perché nessun presunto affiliato risulta condannato per 416-bis), la genericità e insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori (Scarpino, Pulice e altri), l'assenza di specifiche indicazioni sul ruolo e sui reati commessi dal Rizzuti, l'inidoneità delle frequentazioni e delle captazioni a dimostrare partecipazione associativa e la non connessione dell'episodio del trasporto di armi al contesto associativo (anche perché il collaboratore Monti non ha fatto riferimento al Rizzuti). Si eccepiva inoltre che il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente confrontato con le deduzioni difensive depositate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse doglianze già esaminate dal giudice del riesame e assumesse una diversa valutazione di circostanze già valutate dal merito, il che è improprio in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il sindacato sulla gravità indiziaria in sede di cassazione è limitato al controllo della congruità e logicità della motivazione e alla verifica di violazioni di norme, non alla riconsiderazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua: numerose dichiarazioni di collaboratori si riscontrano tra loro e con le intercettazioni che mostrano il ruolo e i rapporti del Rizzuti; le censure difensive sono state giudicate generiche e parcellizzanti. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma dell'associazione di tipo mafioso è stata oggetto della valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che elementi indiziari (dichiarazioni di più collaboratori, intercettazioni, rapporti tra soggetti) possano concorrere a dimostrarne l'esistenza e la partecipazione del ricorrente, se valutati congiuntamente.
Il riferimento all'art. 273 c.p.p. sottolinea il concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' come presupposto per misure cautelari; la Cassazione precisa che l'insussistenza di tali indizi è sindacabile in sede di legittimità solo se emerge una violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La disposizione limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni: non consente una rivalutazione dei dati probatori né una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo è riservato alla verifica di vizi logici o di legge nella motivazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'ammenda in caso di ricorso dichiarato manifestamente inammissibile o in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla congruità e logicità della motivazione: non è consentita la riconsiderazione piena dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti.
- Censure generiche, aspecifiche o che ripropongono una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- La gravità indiziaria può fondarsi su elementi concatenati e concordanti (più dichiarazioni di collaboratori, riscontri incrociati, intercettazioni) anche se singoli elementi presi isolatamente appaiono deboli.
- L'assenza, nelle dichiarazioni di un collaboratore, di un riferimento a un singolo episodio (es. trasporto di armi) non è necessariamente decisiva: va valutata nel contesto generale delle indagini e può essere giustificata da molteplici ragioni.
- Per ottenere esito favorevole in cassazione occorre formulare censure specifiche mirate a rilevare vizi di diritto o macroscopicità logiche nella motivazione; argomentazioni 'atomistiche' o suppletive raramente sono efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →