Cassazione Penale, Sentenza n. 489/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per i reati indicati in rubrica (artt. 633 e 349, comma 2, c.p.). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: 1) omissione del riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), lamentando che la Corte territoriale non avesse rilevato d'ufficio tale causa nonostante la mancanza di una richiesta formale della difesa in appello; 2) vizio motivazionale e applicazione erronea delle norme (riferimento ad artt. 163 e ss. c.p.p.) in relazione a un errore materiale nel dispositivo (omissione degli "ulteriori benefici di legge" menzionati nella motivazione) e alla conseguente esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con contestazione dell'illogicità della motivazione e della violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
Primo motivo: dichiarato inammissibile perché la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata dedotta tempestivamente (non richiesta in primo grado né in appello) e quindi è divenuta irrevocabile per acquiescenza, con richiamo agli artt. 606 c.p.p. e alla giurisprudenza costante che esclude la deduzione in Cassazione di tale causa se non proposta anteriormente. Secondo motivo: accolto. La Corte di legittimità ha rilevato un'omissione materiale nel dispositivo (mancata esplicitazione degli ulteriori benefici di legge presenti nella motivazione); in presenza di tale discrasia la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore avrebbe dovuto essere corretto (richiamando la procedura dell'art. 619 c.p.p.). Essendo, però, i residui reati estinti per prescrizione a partire dal 17/04/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto che la relativa eccezione non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione se non dedotta in appello o in primo grado, salvo che non fosse stata rimessa in discussione tempestivamente.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione e impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte nei precedenti gradi che rilevino come violazioni di legge o mancanza di motivazione; utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che impedisce di introdurre in Cassazione questioni già vigenti al tempo della sentenza di appello se non dedotte nei gradi precedenti.
Norma e procedura richiamata dalla giurisprudenza per la correzione di errori materiali nel dispositivo in presenza di una motivazione chiara che consente di ricostruire la decisione effettiva; la Corte ha affermato che la motivazione prevale sul dispositivo e che l'errore sarebbe stato suscettibile di rettifica.
artt. 633 e 349, comma 2, cod. pen.
Norme penali richiamate nella rubrica dei reati per i quali la ricorrente era stata condannata (fatti relativi a lavori abusivi sulla fascia costiera e violazione dei sigilli).
Massime di principio
- Una questione sostanziale (es. causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) che non sia stata dedotta nei primi gradi di giudizio non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione: le parti devono sollevarla tempestivamente in primo grado o in appello, altrimenti si considera irrevocabile per acquiescenza.
- In caso di discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza (errore materiale), prevale la motivazione: l'errore nel dispositivo è rettificabile quando dalla motivazione risulta chiaramente la volontà decisoria del giudice (procedura di correzione prevista dall'art. 619 c.p.p.).
- Se, a seguito della rettifica o della verifica delle circostanze, i reati risultano estinti per prescrizione al momento della decisione di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio.
- La Corte di appello, su richiesta della parte e in presenza di un errore materiale evidente, ha il dovere di armonizzare il dispositivo con la motivazione; il mancato adeguato esame e la motivazione illogica sul diniego di benefici (es. sospensione condizionale) possono costituire motivo di accoglimento in Cassazione.
- Le doglianze sulla motivazione devono essere fondate su ragioni specifiche: non è sufficiente affermare genericamente l'illogicità se la Corte territoriale ha esposto elementi motivazionali congrui; viceversa, l'uso di argomenti che si sovrappongono alla ricostruzione del reato per giustificare il diniego di benefici può risultare viziato.
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