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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 489/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per i reati indicati in rubrica (artt. 633 e 349, comma 2, c.p.). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: 1) omissione del riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), lamentando che la Corte territoriale non avesse rilevato d'ufficio tale causa nonostante la mancanza di una richiesta formale della difesa in appello; 2) vizio motivazionale e applicazione erronea delle norme (riferimento ad artt. 163 e ss. c.p.p.) in relazione a un errore materiale nel dispositivo (omissione degli "ulteriori benefici di legge" menzionati nella motivazione) e alla conseguente esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con contestazione dell'illogicità della motivazione e della violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

Primo motivo: dichiarato inammissibile perché la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata dedotta tempestivamente (non richiesta in primo grado né in appello) e quindi è divenuta irrevocabile per acquiescenza, con richiamo agli artt. 606 c.p.p. e alla giurisprudenza costante che esclude la deduzione in Cassazione di tale causa se non proposta anteriormente. Secondo motivo: accolto. La Corte di legittimità ha rilevato un'omissione materiale nel dispositivo (mancata esplicitazione degli ulteriori benefici di legge presenti nella motivazione); in presenza di tale discrasia la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore avrebbe dovuto essere corretto (richiamando la procedura dell'art. 619 c.p.p.). Essendo, però, i residui reati estinti per prescrizione a partire dal 17/04/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto che la relativa eccezione non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione se non dedotta in appello o in primo grado, salvo che non fosse stata rimessa in discussione tempestivamente.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione e impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte nei precedenti gradi che rilevino come violazioni di legge o mancanza di motivazione; utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che impedisce di introdurre in Cassazione questioni già vigenti al tempo della sentenza di appello se non dedotte nei gradi precedenti.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma e procedura richiamata dalla giurisprudenza per la correzione di errori materiali nel dispositivo in presenza di una motivazione chiara che consente di ricostruire la decisione effettiva; la Corte ha affermato che la motivazione prevale sul dispositivo e che l'errore sarebbe stato suscettibile di rettifica.

  • artt. 633 e 349, comma 2, cod. pen.

    Norme penali richiamate nella rubrica dei reati per i quali la ricorrente era stata condannata (fatti relativi a lavori abusivi sulla fascia costiera e violazione dei sigilli).

Massime di principio

  • Una questione sostanziale (es. causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) che non sia stata dedotta nei primi gradi di giudizio non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione: le parti devono sollevarla tempestivamente in primo grado o in appello, altrimenti si considera irrevocabile per acquiescenza.
  • In caso di discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza (errore materiale), prevale la motivazione: l'errore nel dispositivo è rettificabile quando dalla motivazione risulta chiaramente la volontà decisoria del giudice (procedura di correzione prevista dall'art. 619 c.p.p.).
  • Se, a seguito della rettifica o della verifica delle circostanze, i reati risultano estinti per prescrizione al momento della decisione di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio.
  • La Corte di appello, su richiesta della parte e in presenza di un errore materiale evidente, ha il dovere di armonizzare il dispositivo con la motivazione; il mancato adeguato esame e la motivazione illogica sul diniego di benefici (es. sospensione condizionale) possono costituire motivo di accoglimento in Cassazione.
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere fondate su ragioni specifiche: non è sufficiente affermare genericamente l'illogicità se la Corte territoriale ha esposto elementi motivazionali congrui; viceversa, l'uso di argomenti che si sovrappongono alla ricostruzione del reato per giustificare il diniego di benefici può risultare viziato.

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