Cassazione Penale, Sentenza n. 45082/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva in parte riformato la pronuncia di condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p. con concorso di persone, artt. 56 e 110 c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione di legge e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e alla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d'appello si sia semplicemente richiamata alla sentenza di primo grado senza rispondere ai rilievi; 2) errata valutazione delle attenuanti generiche e mancata prevalenza delle stesse (art. 62-bis c.p.), con risultato di una tautologica equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione probatoria adottata dalla Corte d'appello, basata su convergenti dichiarazioni delle persone offese e di un testimone, riscontri dalla videosorveglianza (scooter nella disponibilità dell'imputato) e sulla implausibilità della versione difensiva. È stato richiamato il principio della cosiddetta "doppia conforme" quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado e forma un corpo unico critico-argomentativo. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di merito le ha riconosciute ma ritenuto che non potessero prevalere rispetto alla gravità connessa alla esecuzione del fatto in concorso e al pedinamento; comunque la pena è stata rimodulata in senso favorevole dall'appello. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e non idonee a superare il limite del sindacato di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che incrimina la rapina; la Corte ha valutato la sussistenza della condotta contestata alla luce delle dichiarazioni delle vittime, del testimone e delle immagini di videosorveglianza, ritenendo corretta l'applicazione della norma all'evento e la relativa qualificazione del reato.
Riferimento alle forme di delitto tentato/consumato nella valutazione della partecipazione all'azione criminosa: la Corte ha considerato il tentativo di sottrazione e il comportamento complessivo nel valutare la responsabilità.
Regola del concorso di persone nel reato; la Corte ha valorizzato la comunanza di azione sin dalla fase del pedinamento quale elemento di particolare rilievo aggravante connesso al concorso.
Disciplina delle attenuanti previste per i delitti commessi da giovani e per la riconosciuta non maturità; la Corte d'appello ha riconosciuto elementi idonei a costituire attenuanti generiche (età, incensuratezza, mancato uso di armi, interruzione dell'azione), ma le ha valutate nel bilanciamento complessivo con l'aggravante derivante dal concorso e dal pedinamento, ritenendo che non dovessero prevalere integralmente.
Norma che consente alla Corte la condanna del ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta infondata e valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per il riassunto dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato riassunto conformemente a quanto previsto e analizzato nei termini disciplinati dalla disposizione.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e richiamo art. 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 17, D.L. 22 giugno 2023, n. 75
Rinvio procedurale relativo alla modalità di trattazione scritta del procedimento; la Corte ha proceduto secondo le norme derogatorie/organizzative richiamate.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di rinnovazione della prova: le doglianze che insistono su valutazioni fattuali (credibilità dei testi, valutazione delle immagini) sono inammissibili se non indicano profili di violazione di legge o vizio logico-giuridico specifico.
- Quando la sentenza di appello riprende coerentemente la motivazione di primo grado e ne condivide i criteri valutativi si configura la 'doppia conforme', che limita il sindacato di legittimità e rende difficoltosa la cassazione per vizi di merito.
- L'identificazione dell'imputato può essere sufficientemente fondata su convergenti dichiarazioni testimoniali integrate da riscontri oggettivi (es. videosorveglianza, disponibilità del mezzo), anche in presenza di piccole incongruenze descrittive.
- Le attenuanti generiche devono essere valutate nel bilanciamento con le circostanze aggravanti e con il quadro complessivo del fatto; il riconoscimento delle attenuanti non comporta automaticamente la loro prevalenza se la gravità del reato e le modalità esecutive sono rilevanti.
- Motivi generici, ripetitivi o meramente rimproveri di valutazione probatoria sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità; occorre indicare errori di diritto o specifici vuoti argomentativi per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione.
- L'attivazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e condanna alle spese è possibile quando l'impugnazione è ritenuta infondata e emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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