Ordinanza n. 1703/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL DECRETO DI RESPINGIMENTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con disposizione di allontanamento coattivo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto fondato sull'assenza, nelle banche dati del Ministero del Lavoro, della comunicazione UNILAV relativa al contratto di soggiorno sottoscritto il 22 ottobre 2024, circostanza ritenuta dalla Questura indicativa della strumentalità del percorso migratorio e dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In sede cautelare il ricorrente ha documentato di essere stato assunto il 5 marzo 2024 dalla medesima impresa, mediante regolare comunicazione UNILAV, e di avere percepito le relative retribuzioni; il rapporto era cessato il 30 aprile 2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non imputabile all'interessato. Ha inoltre documentato l'assunzione stabile presso altro datore di lavoro dal 5 novembre 2024, con comunicazione UNILAV e sedici mensilità di buste paga. Sono stati dedotti, in sostanza, carenza istruttoria e difetto di motivazione, per avere l'Amministrazione valorizzato l'assenza della comunicazione UNILAV contestuale al contratto di soggiorno senza considerare il precedente rapporto regolarmente comunicato, la cessazione non imputabile al ricorrente, la successiva occupazione stabile e le annotazioni manoscritte sul modello 209, dalle quali emergeva la conoscenza della situazione lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del decreto del Questore. Ha ravvisato un apprezzabile fumus boni iuris, poiché la Questura non aveva adeguatamente considerato le comunicazioni UNILAV relative al precedente rapporto di lavoro, la documentazione concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la successiva assunzione stabile, né aveva valutato la possibilità di qualificare la posizione del ricorrente ai fini dell'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno, come richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha rilevato anche il difetto di motivazione nella qualificazione della posizione come strumentale. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione dell'allontanamento coattivo previsto dal provvedimento e dei pregiudizi immediati e difficilmente reversibili sulla permanenza in Italia, sul rapporto di lavoro in essere e sull'integrazione lavorativa. Nel bilanciamento, l'interesse del ricorrente alla conservazione della posizione personale e lavorativa è stato ritenuto prevalente, nella fase cautelare, rispetto all'interesse pubblico al contrasto dell'immigrazione irregolare. Il merito è stato fissato per il 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
Il diniego del permesso per mancanza dei requisiti deve essere adottato tenendo conto degli elementi nuovi forniti dall'interessato, anche se emersi o prodotti dopo l'istruttoria iniziale o dopo l'adozione dell'atto, inclusi gli elementi idonei a consentire l'eventuale rilascio di un permesso ad altro titolo.
art. 22, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dall'art. 5, comma 5, quale disposizione fatta salva nel regime di rifiuto del permesso di soggiorno; il testo non sviluppa ulteriormente la relativa interpretazione.
art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Indicato quale base della misura di allontanamento coattivo prevista dal provvedimento impugnato, la cui esecuzione determina un pregiudizio immediato alla permanenza dello straniero e alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Applicato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione non può desumere automaticamente la strumentalità del percorso migratorio dalla sola assenza di una comunicazione UNILAV contestuale al contratto di soggiorno, quando risultino documentati precedenti rapporti di lavoro regolarmente comunicati e cessati per causa non imputabile allo straniero.
- L'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone all'Amministrazione di valutare gli elementi nuovi forniti dall'interessato, anche se emersi dopo l'istruttoria o dopo l'adozione del provvedimento, ai fini dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno anche ad altro titolo.
- Il diniego del permesso di soggiorno è viziato da carenza istruttoria e difetto di motivazione quando l'Amministrazione omette di esaminare la documentazione attestante la cessazione non imputabile del precedente rapporto di lavoro e la successiva assunzione stabile dello straniero.
- Ai fini cautelari, il periculum in mora può sussistere quando il provvedimento di diniego comporti l'allontanamento coattivo e incida immediatamente sulla permanenza dello straniero, sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e sulla posizione di integrazione lavorativa acquisita.
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