Cassazione Penale, Sentenza n. 38177/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza ritenuta ai sensi dell'art. 186 d.lvo n. 285/1992, comma 2, lett. b), contestando che la decisione si fosse basata soltanto su elementi sintomatici (segni esteriori di ebbrezza e impossibilità a eseguire la prova con etilometro) e non su accertamento strumentale. In alternativa deduceva violazione di legge con riferimento al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 186 C.d.S., sostenendo che, in mancanza di prova strumentale, i sintomi non potevano essere la base per qualificare il fatto nella fattispecie più grave (lett. b) invece che nella meno grave (lett. a) di natura amministrativa). Chiedeva annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha inferito, dalla condotta dell'imputato (incapacità di collaborare al test, lancio del boccaglio, comportamento autolesionista e gravi indici sintomatici), il superamento della soglia prevista dalla lett. b) dell'art. 186 C.d.S. La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui lo stato di ebbrezza può essere accertato anche esclusivamente su base sintomatica, anche per le fasce più gravi, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua; ha inoltre precisato che, se non è possibile escludere ragionevolmente che il fatto rientri nelle fasce di maggiore gravità, il giudice deve comunque applicare la regola in dubbio favore dell'imputato e adottare la fattispecie più lieve. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente a sostenere la qualificazione nella lett. b). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186
art. 186, commi 1 e 2, lett. a) e b)
La Corte afferma che lo stato di ebbrezza può essere accertato anche in assenza di prova strumentale, sulla base di elementi sintomatici; tale accertamento può riguardare tutte le fasce previste dall'art. 186, inclusa la lett. b), purché la motivazione sia congrua e, in caso di dubbio ragionevole sul superamento delle soglie superiori, il giudice debba applicare la fattispecie più favorevole all'imputato
richiamato nel ricorso (violazione dedotta)
La censura sulla presunta inosservanza di regole probatorie è stata respinta: l'assenza di accertamento strumentale non preclude l'uso degli indici sintomatici quali elementi di prova, purché correttamente motivati
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (modifiche sanzionatorie art. 186)
citata nella motivazione a proposito della distinzione tra fattispecie penali e violazione amministrativa
La Corte ricorda che la riforma ha attribuito natura amministrativa all'ipotesi di cui alla lett. a) (0,5-0,8 g/l) e natura penale alle ipotesi di lett. b) e c.; tuttavia ciò non esclude che lo stato di ebbrezza possa essere provato sintomaticamente anche per le ipotesi penali
Massime di principio
- Gli indici sintomatici (alito vinoso, barcollamento, incapacità di collaborare, comportamenti autolesionisti) possono costituire prova sufficiente dello stato di ebbrezza anche in assenza di esito dell'etilometro, purché la decisione sia corredada da motivazione congrua e logica
- Se l'accertamento strumentale è impedito da condotte dell'imputato (rifiuto, incapacità fisica, danneggiamento dello strumento), tale impedimento può essere valutato come elemento probatorio a carico
- Per le fasce più gravi dell'art. 186 (lett. b e c) il giudice può ricorrere agli elementi sintomatici, ma deve valutare il requisito della certezza oltre il ragionevole dubbio: se non è possibile escludere il dubbio sul superamento delle soglie superiori, va applicata la fattispecie più favorevole (lett. a)
- La valutazione della prova sintomatica richiede una motivazione dettagliata che colleghi i segni clinici osservati alla conclusione sul tasso alcolemico o sul grado di incapacità di guida
- Dal punto di vista processuale, è prudente documentare sempre l'impossibilità tecnica del test (atto interrotto, rifiuto o impedimento) e le circostanze osservate dai pubblici ufficiali, perché costituiscono il fondamento della decisione in mancanza di esami strumentali
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