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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18552/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento con cui le era stato richiesto il pagamento del contributo unificato, oltre alla sanzione, in relazione a una controversia tributaria che aveva visto la sua vittoria nei primi due gradi e la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese nel giudizio di appello. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché attribuirebbe al giudice tributario le controversie sul contributo unificato, parte del cui gettito è destinata al sistema della giustizia tributaria, in contrasto con l'art. 111 Cost.; 2) la violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 sulla capacità di stare in giudizio delle Segreterie delle Commissioni tributarie, sostenendo che la disciplina applicata era quella introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015 ma relativa a un momento anteriore della costituzione in giudizio; 3) la violazione del combinato disposto degli artt. 37 d.lgs. n. 98 del 2011, 54 d.lgs. n. 546 del 1992 e 11 e 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, assumendo che la costituzione dell'appellata nel processo tributario, avvenuta nei termini dell'art. 54, non potesse far scattare la regola del pagamento contestuale del contributo unificato per la parte che si costituisce per prima.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, affermando che l'imparzialità del giudice non è lesa dal fatto che il contributo unificato concorra al funzionamento del sistema di giustizia tributaria, perché non vi è alcun interesse diretto dei singoli giudici nel gettito del tributo. Ha inoltre confermato che, dal 1° gennaio 2013 e poi, dal 1° gennaio 2016, la normativa ha riconosciuto la capacità di stare in giudizio agli uffici/segreterie nel contenzioso sul contributo unificato anche dinanzi alle commissioni tributarie regionali, sicché la segreteria era legittimata nel caso concreto. Infine, ha ribadito che l'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 impone alla parte che per prima si costituisce in giudizio di versare contestualmente il contributo unificato e che la disciplina del processo tributario non deroga a tale regola. Ha anche osservato che la condanna alle spese implica implicitamente la restituzione del contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che l'attribuzione della controversia sul contributo unificato alla giurisdizione tributaria incida sull'imparzialità del giudice, mancando un interesse diretto dei singoli giudici nel gettito.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato come parametro dell'imparzialità del giudice, ma ritenuto non violato nella fattispecie.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro dell'imparzialità e del diritto a un giudice indipendente, senza esiti di illegittimità nel caso concreto.

  • art. 14 § 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966

    Richiamato come ulteriore parametro sull'imparzialità del giudice, non violato.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    È ritenuto legittimo l'inquadramento nella giurisdizione tributaria delle controversie sul contributo unificato.

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    È riconosciuta la capacità di stare in giudizio della segreteria della commissione tributaria regionale nel contenzioso sul contributo unificato, secondo la disciplina vigente ratione temporis.

  • l. n. 228 del 2012

    Dal 1° gennaio 2013 ha riconosciuto la capacità di stare in giudizio agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato dinanzi alle commissioni tributarie provinciali.

  • d.lgs. n. 156 del 2015

    Dal 1° gennaio 2016 ha esteso la capacità di stare in giudizio anche dinanzi alle commissioni tributarie regionali.

  • art. 37 d.lgs. n. 98 del 2011

    Richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto non idoneo a escludere l'applicazione della disciplina generale sul contributo unificato.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    La costituzione dell'appellato nei termini del processo tributario non deroga alla regola generale sul versamento del contributo unificato da parte del primo costituente.

  • art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve pagare contestualmente il contributo unificato.

  • art. 9 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato è collegato all'iscrizione a ruolo e alla costituzione in giudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato è un'obbligazione ex lege di importo predeterminato; la condanna alle spese può implicarne la ripetizione a favore della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mera destinazione di una parte del gettito del contributo unificato al sistema di giustizia non è di per sé sufficiente a compromettere l'imparzialità del giudice, se manca un interesse diretto e personale del singolo giudicante nella controversia.
  • Nel contenzioso sul contributo unificato, la capacità di stare in giudizio dell'ufficio o della segreteria della commissione tributaria va verificata in base alla disciplina vigente ratione temporis, tenendo conto delle modifiche legislative che ne hanno progressivamente ampliato l'ambito.
  • La regola generale dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 impone il pagamento contestuale del contributo unificato alla parte che per prima si costituisce in giudizio e non è derogata dalle norme del processo tributario sulla costituzione dell'appellato.
  • La condanna alle spese di lite, quando non contenga una distinta esclusione, si estende implicitamente anche alla restituzione del contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa, trattandosi di obbligazione ex lege collegata al costo del processo.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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