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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15554/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale che, su richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p. e con il consenso del pubblico ministero, gli ha applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per una ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, poi riqualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione di una possibile causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che tali censure sono generiche, infondate e comunque non ammissibili nel giudizio di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. novella Orlando, applicabile ratione temporis. Viene anche evidenziata l'assenza di una 'prova liquida' dell'ipotesi meno grave.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base normativa del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È indicato come norma che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rendendo inammissibili le censure proposte nel caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato; la Corte ritiene la doglianza non scrutinabile nei termini proposti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma di riqualificazione del fatto di cessione di stupefacente come ipotesi di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento i motivi sono soggetti a un regime di ammissibilità particolarmente rigoroso, e le censure che esulano dai limiti legali del controllo sono inammissibili.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a fondare il ricorso se non si accompagna a una chiara e immediata evidenza della causa di proscioglimento, secondo il parametro della prova evidente o 'liquida'.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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