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Sentenza

Sentenza n. 2817/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso e per la declaratoria a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto alll'istanza-diffida trasmessa in data 6 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. per la conseguente declaratoria b) dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202601431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di riesame in autotutela della revoca del nulla osta al lavoro e del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato ottenuto a seguito di nulla osta rilasciato dalla Prefettura, non ha potuto perfezionare il rapporto di lavoro perché il datore di lavoro non si è presentato alle convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno. Successivamente l'impresa datrice ha cessato l'attività. La Prefettura ha quindi revocato il nulla osta e negato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela, prospettando che la cessazione dell'attività costituisse una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore e giustificasse il rilascio del permesso. Dopo un precedente giudizio, nel quale il TAR aveva qualificato il riesame come nuova vicenda procedimentale spettante all'Amministrazione, il ricorrente ha nuovamente diffidato la Prefettura, allegando anche la documentazione relativa a un nuovo rapporto di lavoro e alla disponibilità di un alloggio. Deduce l'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riesame e chiede l'accertamento dell'obbligo di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Rileva che l'istanza di riesame del 28 febbraio 2025, fondata su elementi di fatto e di diritto sopravvenuti, ha avviato un procedimento nuovo e distinto da quello conclusosi con la revoca del nulla osta. L'Amministrazione era pertanto tenuta a esaminarla e a concluderla con un provvedimento espresso, positivo o negativo. L'inerzia protrattasi nonostante la successiva diffida integra violazione dell'obbligo generale di provvedere previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e lede l'interesse del privato a conoscere la determinazione amministrativa. Il giudice ordina alla Prefettura di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Nomina contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, con ulteriori 30 giorni per l'attività sostitutiva. Il Ministero dell'Interno è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'Amministrazione di provvedere.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di fissare il termine entro il quale l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina contestuale di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati d'ufficio o su istanza di parte; l'obbligo opera anche quando ragioni di giustizia ed equità e una legittima aspettativa del privato impongano una risposta amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa rinuncia ai termini a difesa e sentite le parti.

Massime di principio

  • L'istanza di riesame in autotutela fondata su elementi di fatto o di diritto sopravvenuti può avviare un procedimento nuovo e distinto da quello conclusosi con il provvedimento originario; l'Amministrazione è tenuta a definirla con un provvedimento espresso quando sussista un obbligo di provvedere riconoscibile anche in base a ragioni di giustizia, equità e alla legittima aspettativa del privato di conoscere le determinazioni amministrative.
  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, a fronte di un'istanza procedimentale qualificata, l'Amministrazione ometta di adottare una determinazione espressa, anche se il contenuto della risposta dovrà essere positivo o negativo secondo la valutazione amministrativa.
  • Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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