Cassazione Penale, Ordinanza n. 19809/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di omessa denuncia di armi. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse provata l'effettiva disponibilità del fucile, legittimamente denunciato dal padre defunto, e contestando l'elemento psicologico del reato; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla disponibilità dell'appartamento già appartenuto al padre e sull'obbligo dell'imputato, quantomeno quale coerede, di denunciare la detenzione del fucile e della cartuccia rinvenuti in perquisizione. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la Corte di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, valutando la complessiva condotta tenuta la sera dell'accertamento, con apprezzamento non sindacabile in cassazione in assenza di evidenti vizi logici. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva dato conto dell'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale nella dosimetria della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La detenzione di un fucile e di una cartuccia, non denunciati, integra il reato contestato; per il proprietario o comunque per chi abbia disponibilità del bene permane l'obbligo di denuncia della detenzione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della valutazione complessiva della condotta e dell'offensività del fatto; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
Le attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e il loro diniego è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause escludenti la colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e logicamente apprezzabile sui punti decisivi.
- Ai fini del reato di omessa denuncia di armi, l'obbligo di denuncia può gravare su chi abbia la disponibilità del luogo in cui l'arma è custodita, anche se il bene era originariamente denunciato da altro soggetto poi deceduto, e persiste in capo al coerede o comunque al detentore di fatto.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva della condotta e delle circostanze concrete evidenzi un'offensività non lieve; il relativo giudizio di merito è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici manifesti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami la mancanza di elementi positivi di valutazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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