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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28080/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta avverso un decreto ingiuntivo che aveva intimato il pagamento di una somma corrispondente al saldo debitore di un conto corrente cointestato. La Corte d'appello di Roma ha deciso la controversia in senso sfavorevole alla debitrice, la quale ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione inesistente o apparente. La controparte ha resistito con controricorso. La Suprema Corte, richiamata la proposta del consigliere delegato, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo, ma solo questioni e argomentazioni, senza rispettare gli oneri di specificazione e autosufficienza; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era pienamente comprensibile e non meramente apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso integralmente la proposta del consigliere relatore: ha qualificato il primo motivo come inammissibile per difetto dei requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e per novità della censura, e ha rigettato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Nel dispositivo ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    La controversia di merito traeva origine da un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare questioni, argomentazioni o omissioni nella valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso e indicare il dato da cui risulta, nonché dove sia stato discusso nel giudizio di merito.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede l'osservanza degli oneri di produzione e specificazione degli atti rilevanti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento camerale accelerato; la Corte richiama anche le conseguenze sanzionatorie previste per il rigetto/inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica le statuizioni sanzionatorie accessorie a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua con precisione un fatto storico decisivo, omesso dal giudice di merito, e non può ridursi alla censura di questioni, argomentazioni o singoli elementi probatori.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificazione e autosufficienza, indicando il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La denuncia di novità della censura può essere superata solo se il ricorrente allega e indica specificamente dove la questione sia stata già dedotta nei gradi di merito.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre soltanto quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, non renda percepibile il ragionamento decisorio; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In caso di ricorso inammissibile o rigettato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l'applicazione delle sanzioni processuali e del contributo unificato aggiuntivo previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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