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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1362/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavandoli ha impugnato la sentenza d'appello che lo condannava per il delitto di falso ideologico in testamento pubblico (in qualità di notaio, avrebbe attestato falsamente la presenza della testimone Maria Emilia Gavetti). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione e utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore delle parti offese (presunta inosservanza degli adempimenti di cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.); (2) illegittimità della successiva assunzione testimoniale per violazione del principio di "non sostituibilità" (prova alternativa preordinata a neutralizzare l'inutilizzabilità); (3) vizio nella decisione di rigetto della richiesta di perizia grafologica sulla sottoscrizione della Gavetti; (4) travisamento del valore probatorio della minuta del testamento, contestando la valutazione dei giudici di merito circa l'epoca e il contenuto della minuta stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi come infondati, ritenendo che le deposizioni testimoniali utilizzate dal giudice non coincidessero con le dichiarazioni rese al difensore e che il principio dell'inutilizzabilità non si propaghi automaticamente agli atti successivi; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o per questioni attinenti al merito/valutazione probatoria riservata al giudice di merito. In definitiva il ricorso è stato respinto e la sentenza di merito è stata confermata (conservando la parziale riforma operata in appello sulla pena).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.p.

    Disciplina gli avvertimenti e le conseguenze dell'inosservanza nelle indagini difensive; la Corte ha ritenuto che l'eventuale inutilizzabilità per violazione di queste forme resti circoscritta alle prove acquisite illegittimamente e non si propaghi automaticamente alle attività probatorie successive

  • art. 391-ter c.p.p.

    Stabilisce le formalità per documentare le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive; il giudice ha valutato che le dichiarazioni utilizzate non fossero quelle rese al difensore in violazione delle formalità

  • art. 391-nonies c.p.p.

    Riguarda l'attività investigativa preventiva del difensore; la Corte ha distinto tale attività dall'acquisizione di dichiarazioni in violazione delle forme di cui agli artt. 391-bis/ter, sottolineando che l'eventuale facoltà del difensore di indagare non autorizza l'uso di atti irregolari senza le formalità

  • art. 441, comma 5 c.p.p.

    Consente al giudice l'integrazione istruttoria; la Corte ha richiamato che l'integrazione in sede di appello nel rito abbreviato è subordinata all'assoluta necessità e può essere esercitata dal giudice su sollecitazione delle parti nei limiti ristretti previsti

  • art. 185 c.p.p.

    Principio dell'invalidità derivata: la Corte ha chiarito che tale principio non si applica all'inutilizzabilità delle prove; una prova vietata non rende automaticamente nulla la decisione quando sussistano altre prove idonee a giustificarla

  • art. 603, comma 3 c.p.p.

    Norma sul giudizio abbreviato d'appello: la Corte ha richiamato il limite della 'assoluta necessità' per l'integrazione probatoria da parte del giudice, che riduce la facoltà delle parti di ottenere raccolta probatoria in appello

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle doglianze ammesse in cassazione; la Corte ha valutato i motivi di ricorso alla luce dei limiti di censura previsti dall'articolo

  • art. 476 c.p.

    Richiamato in riferimento all'aggravante applicata in primo grado per il reato di falso ideologico in atto pubblico; la Corte non ha censurato l'applicazione della circostanza aggravante operata nei gradi di merito

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità di una prova acquisita in violazione delle forme previste per le indagini difensive (art. 391-bis/ter) resta circoscritta a quell'atto e non si propaga automaticamente agli atti successivi: il giudice può validamente basare la decisione su altre risultanze probatorie autonome
  • Nel rito abbreviato d'appello l'integrazione probatoria è ammessa solo per assoluta necessità e il potere di integrazione del giudice è più limitato; le richieste di acquisizione di mezzi probatori in appello sono valutate restrittivamente
  • La decisione di non disporre una consulenza tecnica (perizia grafologica) può essere censurata solo se manca la 'assoluta necessità' richiesta o se vi è manifesta illogicità; la valutazione dell'opportunità e della rilevanza dell'incidente probatorio resta in gran parte sindacabile in sede di merito
  • Le censure per travisamento della prova in cassazione richiedono di dimostrare una palese e incontestabile difformità tra il contenuto oggettivo della prova e la conclusione del giudice; le contestazioni che attengono alla valutazione del valore probatorio sono normalmente questioni di merito non ammissibili in cassazione
  • L'uso, a fini decisionali, delle deposizioni testimoniali rese in udienza distingue tali atti dalle dichiarazioni preliminari rese al difensore; il ricorso che si fondi sull'inutilizzabilità delle sole dichiarazioni difensive deve dimostrare che non esistono altre prove autonome a sostegno della decisione

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