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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09186/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di usucapione proposta da una persona che assumeva di avere maturato l'acquisto per possesso di un immobile sito in Cefalù, immobile che era stato nel frattempo aggiudicato a un altro soggetto nell'ambito di una procedura esecutiva. Il tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'usucapione. Il soccombente in primo grado proponeva appello tardivo ex art. 327 c.p.c., sostenendo di avere avuto conoscenza della sentenza solo al momento della diffida al rilascio. La Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo regolare la notificazione dell'atto introduttivo del primo grado, eseguita presso la precedente residenza anagrafica del convenuto, con compiuta procedura di deposito e avvisi previsti dalla disciplina postale. In cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) violazione degli artt. 327 e 149 c.p.c. e degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 890/1982, per avere la Corte territoriale considerato tardivo l'appello nonostante, secondo il ricorrente, la sua residenza effettiva fosse altrove; 2) sempre violazione delle stesse norme, assumendo la nullità della notifica perché eseguita nel luogo in cui aveva abitato e non in quello di effettiva residenza/dimora; 3) nullità della sentenza per vizio di motivazione, perché il giudice di appello avrebbe dovuto concludere per la nullità della notifica anziché per l'inammissibilità del gravame; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a documenti e comunicazioni che, a suo dire, dimostravano un diverso luogo di recapito e dunque l'erroneità della ricostruzione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, valorizzando l'accertamento di fatto della Corte d'appello secondo cui l'ufficiale postale aveva eseguito tutti gli adempimenti di competenza e il luogo della notificazione coincideva con l'abituale dimora del destinatario, desumibile non solo dai dati anagrafici ma anche da elementi indiziari ulteriori; ha inoltre affermato che, ai fini dell'inammissibilità per tardività dell'appello, non è decisivo distinguere tra notifica nulla e inesistente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e, in ogni caso, la censura non investiva un vizio rientrante nel minimo costituzionale della motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha indicato in modo specifico un fatto storico decisivo omesso, limitandosi a richiamare documenti istruttori, senza dimostrare adeguatamente che il fatto fosse stato discusso e che fosse decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come disciplina dell'appello tardivo; la sua applicazione è esclusa perché la notificazione del primo grado è ritenuta valida e, quindi, il gravame è tardivo.

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione postale eseguita presso l'effettivo luogo di dimora del destinatario, con gli adempimenti di legge in caso di assenza temporanea, è considerata idonea a far decorrere i termini di impugnazione.

  • artt. 7, 8 e 9 l. n. 890/1982

    Le formalità della notificazione a mezzo posta risultano rispettate quando l'agente postale non rinviene il destinatario o altri soggetti idonei e procede agli avvisi e al deposito previsti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene evocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ritiene infondati i motivi perché la ricostruzione della Corte territoriale è corretta in fatto e in diritto.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente e non meramente apparente; non ricorre il vizio denunciato.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza, ma la censura è disattesa poiché la motivazione supera il minimo costituzionale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il nuovo vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riesaminare il merito o le risultanze istruttorie.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, la notificazione va valutata in base all'effettivo luogo di abituale dimora del destinatario, accertabile con ogni mezzo di prova e non soltanto sulla base delle risultanze anagrafiche.
  • La notifica eseguita a mezzo posta presso il luogo di effettiva dimora, con gli adempimenti previsti per l'assenza temporanea del destinatario, è idonea a perfezionarsi anche se il destinatario deduca successivamente di abitare altrove, purché tale deduzione non sia specificamente e convincentemente provata.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del 'minimo costituzionale': sono denunciabili la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o perplessa, non già la mera insufficienza o contraddittorietà logica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, della sua emergenza dagli atti, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione non è decisiva, ai fini dell'inammissibilità per tardività dell'impugnazione, quando la Corte accerti comunque che la notificazione è stata validamente eseguita nel luogo di dimora del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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