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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47003/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scarfò impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (art. 309 c.p.p.) nell'ambito di indagini per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Ha dedotto tre censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto ai capi 18) e 31), sostenendo che le prove dimostravano al più il coinvolgimento in droga leggera e non in cocaina importata da Malta, e che l'attribuzione della partecipazione all'acquisto di una partita nascosta nel doppiofondo fosse solo congetturale; 2) vizio di motivazione rispetto al capo 1) (associazione), sostenendo che lo Scarfò fosse al più un fornitore con rapporti personali e non un aderente stabile con ruolo direttivo; 3) mancata considerazione delle esigenze cautelari alla luce della brevità del coinvolgimento nelle indagini, del decorso del tempo e dell'allontanamento dal contesto criminale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti in parte manifestamente infondati e in parte diretti a ricostruzioni alternative dei fatti (vietate in sede di legittimità quando la motivazione è logicamente corretta). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse offerto una motivazione puntuale e coerente, valorizzando intercettazioni e altri elementi indiziari che collocano il ricorrente in un ruolo stabile e direttivo nell'associazione dedita all'importazione e commercializzazione di rilevanti quantitativi di cocaina (anche proveniente da Malta), nonché nel trasporto/occultamento delle partite (es. doppio fondo). Il terzo motivo è stato rigettato per genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che il controllo è limitato alla verifica della congruenza e della logica della motivazione senza rivedere il materiale probatorio nella sua ricostruzione fattuale

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norme penali sostanziali relative al traffico (art. 73) e all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74); la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi fossero compatibili con l'addebito di associazione diretta al traffico internazionale di cocaina

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamata la presunzione relativa prevista per il reato associativo che pesa nella valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità, integrando il quadro indiziario a carico dell'imputato

Massime di principio

  • Il riesame ex art. 309 c.p.p. controlla la congruenza e la logica della motivazione sulle esigenze cautelari e sugli indizi, ma non consente una rinnovata ricostruzione dei fatti o un diverso apprezzamento del materiale probatorio quando la motivazione è coerente
  • Le intercettazioni e le comunicazioni tra indagati, se valutate in modo coerente e alla luce delle massime di esperienza, possono costituire elementi indiziari idonei a sostenere la sussistenza della partecipazione associativa e del concorso in reati-fine (detenzione, trasporto, cessione di droga)
  • Le contestazioni generiche o prive di puntuale riferimento ai passaggi motivazionali della decisione impugnata sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente quali elementi della motivazione sono erronei o illogici
  • Quando è contestata una presunta inesistenza del ruolo associativo, è necessario dimostrare specificamente l'assenza di apicalità o stabilità nel contributo al sodalizio; mere argomentazioni alternative non vengono accolte in sede di legittimità
  • La sussistenza di esigenze cautelari può essere rafforzata dalla presunzione legata al titolo di reato (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) e dalla prova, anche indiziaria, della capacità del gruppo di proseguire l'attività criminale nonostante arresti di alcuni affiliati

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