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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29868/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ente impositore ha richiesto l'IMU per l'anno 2012 su un immobile di proprietà della società contribuente. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi avesse fatto venir meno, in capo al proprietario, il possesso richiesto quale presupposto dell'imposta. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992, in relazione agli artt. 1140 e 1168 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato decisiva l'occupazione abusiva per escludere la debenza dell'IMU; secondo la ricorrente, il presupposto impositivo resta integrato dalla titolarità del diritto di proprietà e l'occupazione di fatto da parte di terzi è irrilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di versare l'IMU, perché ai fini del tributo rileva la titolarità del diritto reale e non la materiale disponibilità del bene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    è richiamato come base normativa dell'IMU, il cui presupposto non viene escluso dall'occupazione abusiva del bene da parte di terzi

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992

    sono interpretati nel senso che il presupposto del tributo è collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalla fruizione materiale del bene

  • art. 1140 c.c.

    è richiamato per chiarire che rileva il potere sulla cosa che si manifesta come esercizio della proprietà, ma la mera detenzione di fatto di terzi non esclude il possesso fiscale del proprietario

  • art. 1168 c.c.

    è menzionato nel motivo di ricorso come norma evocata dalla CTR/ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria

Massime di principio

  • Ai fini dell'IMU e, in continuità con la disciplina ICI, il soggetto passivo è individuato in base alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, non in base alla disponibilità materiale o alla redditività concreta dell'immobile.
  • L'occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi non elimina il presupposto impositivo né trasferisce l'obbligazione tributaria dal proprietario al detentore di fatto.
  • Quando la controversia riguarda solo la debenza del tributo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione di merito e definire la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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