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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14000/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento per ottenere l’ammissione del proprio credito con collocazione ipotecaria, in relazione a un mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori stipulato con la società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al chirografo ritenendo nullo il contratto per mancata allegazione di una relazione opponibile alla procedura sul valore cauzionale dell’immobile ipotecato. La procedura fallimentare si era costituita eccependo, oltre a tale nullità, anche la nullità del contratto per mancato rispetto della disciplina regolamentare sulla trasparenza bancaria, in particolare per assenza del documento di sintesi e dell’indicatore sintetico di costo (ISC). Il Tribunale aveva escluso la nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e per omessa allegazione del documento di sintesi, ma aveva accolto l’eccezione relativa all’omessa indicazione dell’ISC, ritenendola componente del contenuto tipico del contratto; aveva quindi respinto l’opposizione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 38 e 117 TUB, sostenendo che il mutuo fondiario non rientra tra le operazioni per cui è obbligatoria l’indicazione dell’ISC; 2) violazione dell’art. 117 TUB, deducendo che l’omessa specificazione dell’ISC non comporta nullità del mutuo fondiario; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di conversione del contratto nullo in ordinario finanziamento ipotecario ex art. 1424 c.c. La procedura fallimentare ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la non nullità del documento di sintesi e del rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del terzo cessionario del credito, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale della banca e ha assorbito il primo e il terzo motivo. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della procedura fallimentare. In particolare, ha affermato che l’ISC ha funzione meramente informativa e non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto bancario, sicché la sua omissione o indicazione inesatta non determina nullità del mutuo fondiario; ha inoltre ribadito che il documento di sintesi ha natura informativa/precontrattuale e la sua mancanza può al più rilevare sul piano della responsabilità, non della validità del contratto. Quanto al limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui esso non è norma imperativa posta a presidio della validità del negozio, ma regola di vigilanza prudenziale la cui violazione non comporta nullità. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per la determinazione dell’esatto ammontare del credito ipotecario e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    L’esposizione dei fatti può essere anche appesantita, ma il ricorso non è inammissibile se consente comunque di ricostruire gli elementi essenziali della vicenda processuale, rispettando l’autosufficienza.

  • art. 117 TUB

    L’ISC non rientra tra i "tassi, prezzi e condizioni" la cui omissione nella forma scritta comporta nullità; il documento di sintesi ha funzione informativa e la sua mancata consegna non incide sulla validità del contratto.

  • art. 38 TUB

    Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è elemento essenziale del contenuto contrattuale né norma imperativa posta a presidio della validità del negozio; la sua violazione non determina nullità.

  • Deliberazione CICR 4 marzo 2003

    Ha introdotto l’ISC quale indicatore sintetico di costo con funzione di trasparenza e pubblicità, demandando alla Banca d’Italia l’individuazione delle operazioni e dei servizi interessati.

  • Provvedimenti della Banca d’Italia del 25 luglio 2003

    Le istruzioni di vigilanza servono a specificare gli obblighi informativi e confermano la funzione meramente informativa dell’ISC e del documento di sintesi.

  • art. 125-bis, comma 6 TUB

    È richiamato come disciplina speciale del credito al consumo che prevede una nullità limitata alle clausole di costo non correttamente incluse nel TAEG, senza travolgere l’intero contratto.

  • art. 1424 c.c.

    Il motivo relativo alla conversione del contratto è rimasto assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale domanda.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità invocata dalla procedura è stata esclusa perché né l’ISC né il documento di sintesi, né il limite di finanziabilità, integrano un vizio invalidante del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    Il documento di sintesi non rientra tra i requisiti essenziali del contratto.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla finanziabilità, senza che la Corte ne fondi una decisione autonoma diversa dal principio delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), o TAEG/indice equivalente, ha funzione meramente informativa e di trasparenza: la sua omissione o inesatta indicazione non integra, di per sé, una causa di nullità del contratto bancario, salvo espressa previsione normativa speciale.
  • Il documento di sintesi bancario, essendo uno strumento di riepilogo delle condizioni contrattuali e di ausilio informativo per il cliente, non costituisce un elemento strutturale del contratto; la sua mancata consegna può rilevare solo sul piano della responsabilità, non della validità negoziale.
  • Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non è un elemento essenziale del contenuto del contratto né una norma imperativa la cui violazione determini nullità; si tratta di un presidio di vigilanza prudenziale a tutela della stabilità patrimoniale dell’ente finanziatore.
  • In materia di contratti bancari, la nullità per difetto di forma o di contenuto scritto va ricondotta alle sole ipotesi in cui la legge qualifichi espressamente come essenziali o inderogabili i relativi dati economici o clausole; non ogni irregolarità trasparenza/informativa comporta invalidità.
  • Nel giudizio di cassazione l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso non è liberamente ammesso se il dante causa si è già costituito nei precedenti gradi di merito sul medesimo diritto ceduto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

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