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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15272/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali e che non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di rinuncia al ricorso e non dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La ditta individuale ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 601/2019, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con indicazione delle spese compensate. La controricorrente ha depositato in pari data dichiarazione di accettazione della rinuncia. Il provvedimento non consente di ricostruire la lite sostanziale decisa dal Tribunale, perché la Corte si è limitata a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa della rinuncia al processo/ricorso, con effetto estintivo quando la rinuncia è accettata dalla controparte.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato quale norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese processuali se non vi è una specifica ragione per farlo.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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