Cassazione Penale, Sentenza n. 41618/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per cessione di hashish (fatti del 27/11/2020) rideterminando la pena a 1 anno e 800 euro di multa. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in ragione della giovane eta e dello stato di incensuratezza e per il fatto di non essere stato trovato in possesso di altro stupefacente) e per la confisca delle somme sequestrate. In particolare contestava la confisca di denaro rinvenuto in più luoghi (20.000 euro in una scatola nell'armadio della camera da letto in banconote di elevato taglio; 5.000 euro nell'armadio in banconote miste; 4.510 euro nella dispensa in banconote di piccolo taglio; 215 euro indosso), sostenendo che parte delle somme, per luogo di custodia e taglio, era incompatibile con provento illecito e quindi non confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al motivo relativo alla confisca. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (valutazione di merito adeguatamente motivata sulle modalità dell'attivita illecita e sull'assenza di elementi di meritevolezza). Quanto alla confisca delle somme, la Cassazione ha distinto le somme rinvenute: ha ritenuto che non risultasse adeguatamente motivata la confisca di parte delle somme sequestrate e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca nella misura di euro 25.000, disponendone la restituzione all'avente diritto. Il ricorso è stato rigettato nel resto; pertanto la condanna penale e la pena (1 anno e 800 euro di multa) sono rimaste confermate.
Norme richiamate
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato il riconoscimento rilevando l'assenza di elementi di meritevolezza nonché la non estemporaneità dell'attivita illecita. La Suprema Corte conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione quando adeguatamente motivato.
Riferimento normativo collegato alle ipotesi di confisca; nella pronuncia si discute la qualificazione della confisca come facoltativa o obbligatoria a seconda del nesso di pertinenzialità e della giustificazione della provenienza del denaro.
Prevede la confisca obbligatoria del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza; la Cassazione richiama tale norma per distinguere i casi in cui la confisca è obbligatoria da quelli in cui è facoltativa e richiede nesso di pertinenzialità.
art. 85-bis TU Stup. (D.P.R. n. 309/1990)
Norma che disciplina la confisca nel testo unico sugli stupefacenti; la sentenza rileva che l'art. 85-bis rinvia, salvo ipotesi particolari, alle norme codicistiche (tra le quali art. 240-bis) per la confisca del denaro.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Prevede specifiche ipotesi sanzionatorie e di confisca in materia di illecita detenzione/cessione di stupefacenti; la giurisprudenza richiede un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attivita di cessione per procedere alla confisca.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in presenza, disponendo la riapertura/assunzione in udienza ai sensi della norma emergenziale; la Corte ha trattato il ricorso alla presenza delle parti.
art. 28 reg. esec.
Norma di ordine esecutivo richiamata per gli adempimenti a cancelleria successivi alla decisione (attuazione della restituzione).
Massime di principio
- Per la confisca di somme legate a reati di stupefacenti è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività illecita: non tutte le somme sequestrate sono automaticamente confiscabili.
- Somme trovate indosso all'imputato o in luoghi direttamente funzionali allo spaccio (es. posti dove avvenivano le cessioni) sono più agevolmente ricondotte a provento illecito; somme custodite in luoghi diversi o in tagli e modalità compatibili con fonti lecite possono risultare non confiscabili.
- Quando la confisca è facoltativa il giudice deve motivare adeguatamente l'impossibilità di giustificare l'origine lecita del denaro; motivazione insufficiente può determinare l'annullamento anche senza rinvio e la restituzione.
- La richiesta o la negazione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione sindaca la congruità e la coerenza della motivazione ma non riforma valutazioni fattuali adeguatamente motivate (la mera incensuratezza o giovane età non sono di per sé decisive).
- Elementi concreti delle modalità dell'attività illecita (quantitativi, strumenti organizzativi, cautele anti-controllo) possono escludere la riconoscibilità delle attenuanti per mostrare la non occasionalità e la pericolosità dell'attività.
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