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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13053/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23/02/2024 deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte rileva però che tali questioni non erano state dedotte con i motivi di appello e, quindi, non erano state devolute al giudice di secondo grado; non si trattava neppure di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    Richiamato implicitamente come norma relativa alla sospensione condizionale della pena, la cui mancata concessione era oggetto di censura; la Corte non entra nel merito perché la questione era preclusa in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla recidiva contestata, la cui esclusione era stata richiesta nel ricorso; anche su questo profilo la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    È la base del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte afferma che tali censure non possono riguardare questioni nuove non devolute in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui la deduzione in cassazione di violazioni di legge non prospettate in appello determina inammissibilità originaria dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ove non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di diritto o di motivazione che non siano state devolute al giudice di appello mediante specifici motivi di gravame.
  • La mancata pronuncia del giudice di appello su un tema non devoluto non integra vizio denunciabile in cassazione, perché l'omessa pronuncia deriva dalla preclusione devolutiva e non da un errore del giudice.
  • Fanno eccezione solo le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, oppure quelle che non era possibile dedurre prima; in mancanza di tali presupposti il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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