Cassazione Civile, Ordinanza n. 00259/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una collaboratrice professionale sanitaria in servizio presso una azienda sanitaria locale aveva chiesto in giudizio, da un lato, il riconoscimento dell'inquadramento nel livello DS in luogo di quello formalmente attribuito al livello D e, dall'altro, il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal contratto collettivo del comparto sanità. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa all'indennità di coordinamento e rigettato quella sull'inquadramento; la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della ASL, aveva rigettato anche la domanda sull'indennità. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del CCNL comparto sanità, sostenendo che il coordinamento rilevante ai fini dell'indennità non dovesse riguardare solo personale interno dell'ente, ma potesse consistere anche nel ruolo di interfaccia e di coordinamento svolto rispetto al personale di cooperative esterne appaltatrici dei servizi. Sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto mancante un formale incarico di coordinamento, nonostante risultassero agli atti lettere del legale rappresentante della ASL e di direttori di dipartimento attestanti lo svolgimento di funzioni di coordinamento e chiedendo l'inserimento della lavoratrice tra gli aventi diritto all'indennità. La ASL resistette e propose anche ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, censurando la compensazione disposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice e accolto il ricorso incidentale della ASL. Quanto al merito della pretesa retributiva, ha ritenuto che la censura della ricorrente si risolvesse in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello: quest'ultima aveva infatti accertato che il personale delle cooperative operava autonomamente e che la lavoratrice svolgeva soltanto una funzione di passaggio di informazioni e di verifica, senza poteri diretti di coordinamento, disciplinari od organizzativi sul personale terzo. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'indennità di coordinamento presuppone il coordinamento non solo del servizio, ma anche del personale, in ambito interno all'ente e nell'esercizio di poteri datoriali; il controllo su personale di soggetti terzi non è sufficiente. Ha inoltre rilevato che la dedotta presenza di note interne non scalfiva la ratio della decisione, perché il giudice di merito aveva ritenuto comunque mancanti i presupposti sostanziali del diritto all'emolumento. Sul ricorso incidentale, la Corte ha osservato che, essendo state rigettate entrambe le domande della lavoratrice nei due gradi, non ricorrevano "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione delle spese; la difficoltà istruttoria non basta di per sé a derogare alla soccombenza, specie quando la lite riguarda fatti nella disponibilità della parte attrice. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la Corte, decidendo nel merito, ha condannato la lavoratrice alle spese del primo e del secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10 CCNL comparto sanità
L'indennità di coordinamento presuppone il coordinamento del personale, oltre che dei servizi; il semplice ruolo di interfaccia o di verifica verso personale di terzi non integra il coordinamento richiesto dalla clausola collettiva.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la mera difficoltà istruttoria non basta, salvo situazioni davvero eccezionali e oggettivamente imprevedibili.
art. 13, comma 1, d.l. 132/2014
È la disciplina che, come risultante anche dalla pronuncia della Corte costituzionale, governa la compensazione delle spese nel caso esaminato.
Ha convertito il d.l. 132/2014, incidendo sulla formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla causa.
Corte cost. 77/2018
Ha chiarito che le ipotesi di compensazione non tipizzate devono essere riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente previste.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, non è sufficiente un'attività di raccordo o di controllo esterno: occorre un vero coordinamento del personale, svolto all'interno dell'organizzazione datoriale e con esercizio, diretto o funzionale, di poteri tipici del datore di lavoro.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore svolge solo funzioni di passaggio informazioni, vigilanza o verifica verso personale di soggetti terzi, la censura in cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura della norma collettiva, ma deve investire specificamente l'accertamento di fatto nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La deduzione di violazione di legge non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, né di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice territoriale.
- La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione ancorata a gravi ed eccezionali ragioni; la sola complessità istruttoria non integra, di regola, un valido motivo di deroga al principio di soccombenza, specie quando i fatti controversi sono nella sfera conoscitiva della parte che ha promosso la lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00184/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00185/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00186/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00187/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00188/2023 del 05/01/2023
- ordinanza_civile · 5 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00189/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →