Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena per il reato ex art. 644 c.p. e disponeva la confisca della somma sequestrata (EUR 4.990). Il difensore ha dedotto: (i) carenza di verifica sostanziale e specifica delle fattispecie ed episodi; (ii) violazione/erronea applicazione degli artt. 111 comma 7 Cost., 448 comma 2‑bis c.p.p., art. 12‑sexies d.l. 8/6/1992 n.306 (conv. legge n.356/92) e art. 240‑bis c.p.; (iii) mancata motivazione in ordine alla confisca, in particolare l'omessa verifica e motivazione sulla sproporzione tra i redditi/attività economica dell'imputato e la somma confiscata e la mancata valutazione delle giustificazioni offerte dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile alla luce del comma 2‑bis dell'art. 448 c.p.p. (limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione dopo il patteggiamento). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione della sentenza impugnata è carente sul punto decisivo della sproporzione tra i redditi/valori patrimoniali dell'imputato e la somma confiscata, non essendovi alcuna esplicita valutazione né confutazione delle giustificazioni difensive. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che individua il reato contestato (ricettazione). Nel provvedimento è la fattispecie per cui l'imputato ha patteggiato.
art. 448 comma 2‑bis cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento: molte censure devono essere dichiarate inammissibili se non rientrano nelle fattispecie tassative indicate; la Corte ha applicato tale limite al primo motivo.
art. 111 comma 7 Cost.
Richiamata dal difensore come parametro di legittimità sul diritto a provvedimenti motivati e a un giusto processo; comunque la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo rispetto all'inammissibilità del primo motivo ai sensi dell'art. 448 co.2‑bis c.p.p.
art. 12‑sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. legge 7 agosto 1992, n. 356)
Normativa richiamata come riferimento storico alla disciplina della confisca obbligatoria di denaro o beni; la Corte richiama la necessità di motivare l'applicazione della confisca ai sensi della normativa oggi recepita dall'art. 240‑bis c.p.
Disciplina attuale della confisca collegata al patteggiamento e ai proventi del reato: la Corte afferma che, pur nella sintesi tipica del rito, il giudice deve motivare specificamente sull'attendibilità delle giustificazioni e sull'esistenza di sproporzione tra patrimonio/redditi ed i beni/denaro confiscati.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra ricorribilità nei limiti dell'art. 448 co.2‑bis e ricorribilità per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 quando la misura (confisca) non risulti oggetto di accordo.
Sezioni Unite, 26 settembre 2019 (n.21368, Savin e altri)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei limiti dell'art. 448 co.2‑bis se la misura è stata oggetto dell'accordo; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Questo principio ha reso ammissibile il secondo motivo relativo alla confisca.
Massime di principio
- Dopo un patteggiamento i rimedi in Cassazione sono limitati dall'art. 448 co.2‑bis c.p.p.: molte censure vengono dichiarate inammissibili se non rientrano nelle ipotesi tassative previste.
- Tuttavia, se la questione riguarda la motivazione della misura della confisca (in particolare la sproporzione tra beni/denaro e redditi/attività), essa può essere valutata in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., specialmente quando la confisca non è stata parte integrale dell'accordo.
- Nel patteggiamento la sintesi motivazionale è tollerata, ma non è estendibile quando è in gioco l'ablazione obbligatoria di denaro o beni: il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente sia sul rigetto delle giustificazioni difensive sia sull'esistenza (o meno) di sproporzione tra patrimonio/redditi e il valore confiscato.
- L'assenza di motivazione specifica sulla sproporzione o sulla confutazione delle giustificazioni difensive comporta l'annullamento della parte di sentenza relativa alla confisca e il rinvio per un nuovo esame del punto.
- In casi analoghi è utile per la difesa fornire documentazione chiara e congrua sulla provenienza dei beni/denaro e sul reddito/attività economica, e sollevare con precisione il vizio motivazionale affinché la censura possa rientrare nelle fattispecie valutabili in Cassazione.
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