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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36040/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 maggio 2026, che aveva dichiarato prescritto il delitto di estorsione tentata, confermato la condanna per estorsione consumata e rideterminato la pena. I fatti contestati erano commessi entro il 13 giugno 2013; per l’estorsione semplice consumata il termine di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni, era di dodici anni e sei mesi. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 129 c.p.p., 157, 159, primo comma, n. 3, e 161 c.p., il ricorrente ha sostenuto che il differimento dell’udienza del 10 settembre 2019 per concomitante impegno professionale del difensore poteva sospendere la prescrizione al massimo per sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento, e non per tutti i 74 giorni computati dalla Corte territoriale; aggiunti gli altri periodi di sospensione, pari a 33 e 64 giorni, la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione d’appello. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto estorsivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. In applicazione dell’art. 159, primo comma, n. 3, c.p., il differimento dell’udienza per legittimo impedimento professionale del difensore sospende la prescrizione per non più di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento: il periodo rilevante era quindi di 60, e non 74, giorni. Sommando tale periodo agli altri due, non contestati, di 33 e 64 giorni, la prescrizione è risultata maturata il 19 maggio 2026, prima della sentenza d’appello del 25 maggio 2026. Poiché l’appello non era inammissibile, il giudice aveva l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato; inoltre, la questione era stata già sottoposta alla Corte territoriale. Il secondo motivo sulla lieve entità è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 159, primo comma, n. 3, c.p.

    Il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

    Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento professionale del difensore sospende la prescrizione, ma per un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento.

  • art. 161 c.p.

    Il tempo della prescrizione per il delitto di estorsione semplice consumato, contestato in imputazione, tenuto conto delle interruzioni, è di 12 anni e sei mesi (10 anni più un quarto, ex art. 161 cod. pen.).

    Nel caso concreto, tenuto conto delle interruzioni e dell’aumento previsto, il termine di prescrizione dell’estorsione semplice consumata è stato calcolato in dodici anni e sei mesi.

  • art. 129 c.p.p.

    Peraltro, non ricorrendo ipotesi di appello inammissibile (tanto che la sentenza fu parzialmente riformata), sussisteva l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale che fosse il motivo di gravame speso nel merito (negli esatti termini, Sez. 5, n. 29225, del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419).

    Quando l’impugnazione non è inammissibile, il giudice deve dichiarare immediatamente la causa estintiva del reato maturata prima della decisione, indipendentemente dai motivi di merito dedotti.

  • art. 157 c.p.

    Il tempo della prescrizione per il delitto di estorsione semplice consumato, contestato in imputazione, tenuto conto delle interruzioni, è di 12 anni e sei mesi (10 anni più un quarto, ex art. 161 cod. pen.).

    La durata base della prescrizione considerata dalla Corte per l’estorsione semplice consumata era di dieci anni, cui è stato applicato l’aumento per le interruzioni previsto dall’art. 161 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La denuncia in cassazione dell’omessa declaratoria di una prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata è motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

Massime di principio

  • Il rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale legittimamente addotto dal difensore sospende il corso della prescrizione per un periodo massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento, non per l’intera durata del differimento se superiore.
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione d’appello e l’impugnazione non è inammissibile, il giudice deve dichiarare immediatamente l’estinzione del reato, quale che sia il motivo di gravame dedotto nel merito.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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