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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32954/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un procedimento fallimentare che aveva riguardato il ricorrente. La Corte d'appello, definendo l'opposizione al decreto monitorio, ha riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo: ha stimato la durata non ragionevole in 22 anni e 4 mesi, ma ha ritenuto che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo per 14 anni, escludendo il periodo successivo al trasferimento all'asta dell'unico immobile assoggettato alla procedura, acquistato dalla moglie del fallito, e valorizzando l'assenza di ulteriori cespiti aggredibili e l'asserita indifferenza del fallito alla durata della procedura. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2, commi 2-bis, 5-quinquies e 5-sexies e 5-septies, L. n. 89/2001, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 6, par. 1, CEDU, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la presunta cessazione del patema d'animo non escludeva il diritto all'indennizzo, che la Corte territoriale non si era pronunciata sull'intera domanda e che era stata violata la tutela effettiva convenzionale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, contestando la liquidazione delle spese secondo i parametri del procedimento monitorio e sostenendo che la fase di opposizione aveva natura contenziosa e doveva essere liquidata con i parametri della tabella 12, con importi minimi superiori a quelli riconosciuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la legittimazione del fallito a chiedere l'equa riparazione non comporti automaticamente il diritto all'indennizzo per tutto il periodo della procedura, ma solo per il tempo in cui sia effettivamente ravvisabile un pregiudizio non patrimoniale; ha inoltre escluso che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sull'intera domanda e ha ritenuto inammissibile/infondato il vizio di omesso esame, per la sua incompatibilità con la censura ex art. 112 c.p.c. e per estraneità all'ambito dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la liquidazione delle spese doveva essere effettuata, per la fase monitoria, secondo la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 e, per la fase di opposizione davanti al collegio, secondo la tabella 12, trattandosi di procedimento contenzioso; ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    commi 2-bis, quinquies, sexies e septies

    La Corte esclude che da tale norma derivi un diritto all'indennizzo per tutto il periodo della procedura, affermando che il ristoro spetta solo per il tempo in cui il pregiudizio non patrimoniale sia effettivamente sofferto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene infondata la censura di omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito ha deciso sull'intera domanda anche se non in senso pienamente satisfattivo per il ricorrente.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La doglianza viene respinta perché la Corte non ravvisa una violazione della tutela effettiva convenzionale nella limitazione temporale dell'indennizzo operata dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è ritenuta fuori dall'ambito del vizio dedotto, oltre che contraddittoria rispetto alla doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese deve seguire i parametri normativamente dovuti in relazione alla natura delle fasi processuali.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 1

    I parametri per la liquidazione giudiziale delle spese vanno applicati distinguendo la fase monitoria da quella contenziosa.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 4

    È richiamata la riduzione massima consentita ai fini della determinazione dei compensi, con indicazione dei minimi liquidabili.

  • d.m. n. 55 del 2014, tabella 12

    Si applica alla fase contenziosa dell'opposizione, trattandosi di procedimento pienamente contenzioso.

  • d.m. n. 55 del 2014, tabella 8

    Si applica alla fase monitoria innanzi al consigliere delegato.

  • d.m. n. 140 del 2012

    La Corte ribadisce che il d.m. n. 55 del 2014 prevale per specialità nella liquidazione giudiziale delle spese di causa, non per mera successione temporale.

  • L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 2, comma 1, lett. a)

    È richiamata per escludere che il pregiudizio derivante dal divieto di elettorato attivo potesse perdurare oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare, la legittimazione del fallito a chiedere l'indennizzo non implica automaticamente il diritto al ristoro per l'intera durata della procedura: occorre verificare se e per quanto tempo il soggetto abbia effettivamente subito un pregiudizio non patrimoniale.
  • Il giudice del merito può escludere o limitare l'indennizzo ove motivi in modo adeguato sulla cessazione del patema d'animo in relazione a circostanze concrete della vicenda, purché non trasformi tale valutazione in una indebita esclusione in astratto del diritto.
  • La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia comunque deciso sull'intera domanda, sia pure riconoscendo un importo inferiore a quello richiesto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato in modo incompatibile o sovrapposto alla doglianza di omessa pronuncia, né può essere invocato al di fuori dei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve applicare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 distinguendo le diverse fasi del procedimento e la loro natura, con applicazione della tabella propria del rito monitorio per la fase monitoria e della tabella propria del contenzioso per l'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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